La reiterazione dei motivi di appello rende inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 1488 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, anziché confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, reiteri le medesime censure già dedotte con l’atto di appello e motivatamente respinte dal giudice di secondo grado. La funzione tipica dell’impugnazione, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., è la critica argomentata del provvedimento, realizzata mediante l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il dissenso. La generica lamentela di una presunta carenza o illogicità della motivazione non integra il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione.
Il Fatto
Con sentenza del 10 giugno 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio del 16 dicembre 2024, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa per furto aggravato.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge per difetto di legittimazione della querelante, che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto detentrice qualificata della merce sottratta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso rilevandone l’inammissibilità, in quanto proposto con censura non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato con la motivazione resa dalla Corte di appello in replica all’analoga doglianza già formulata con l’atto di appello, limitandosi a reiterare le medesime considerazioni critiche espresse avverso la sentenza di primo grado.
La funzione tipica dell’impugnazione, ha ricordato la Corte, è la critica argomentata del provvedimento impugnato, che si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione consiste, pertanto, nel confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Quando il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, esso si destina all’inammissibilità, venendo meno la funzione stessa per la quale è previsto. La Corte ha ribadito il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce gli stessi motivi di appello motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, limitandosi a una generica doglianza sulla presunta carenza o illogicità della motivazione.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
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Nota della Redazione
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