Patteggiamento, caduta uno dei reati cade l’accordo sulla pena (Cass. pen. Sez. II n. 29540 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la determinazione finale della sanzione è rimessa unicamente all’atto negoziale, rispetto al quale il giudice è privo di un autonomo potere di rimodulazione. Ne consegue che l’eliminazione di uno dei reati oggetto dell’accordo determina il venir meno dell’accordo stesso. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato e al difetto di correlazione tra la richiesta concordata di pena e la sentenza. La sentenza che, caduto uno dei reati, applichi la pena originariamente pattuita anziché quella riformulata è pertanto annullabile senza rinvio, con rideterminazione della sanzione.

Il Fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, in aumento su quella già applicata con sentenza divenuta irrevocabile per il reato di riciclaggio continuato.

L’accordo originario tra le parti riguardava due addebiti di riciclaggio, contestati ai capi 81) e 89), e prevedeva la pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, con riferimento a entrambi. Il giudice pronunciava però declaratoria di non doversi procedere in relazione al capo 81), ravvisando un ne bis in idem sostanziale con l’addebito di cui al capo 89). Alla successiva udienza applicava la pena per il solo capo residuo, mantenendo però la misura originariamente pattuita. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra la pena concordata e quella applicata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso fondato. La censura è anzitutto ammissibile, perché l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato e al difetto di correlazione tra richiesta concordata e decisione.

Sul merito, il Collegio richiama la peculiare natura dell’istituto: la determinazione finale della sanzione è rimessa unicamente all’atto negoziale, rispetto al quale il giudice è privo di un autonomo potere di rimodulazione. Da ciò deriva che l’eliminazione di uno dei reati oggetto dell’accordo determina il venir meno dell’accordo stesso, come affermato da Sez. 6 n. 21947 del 17.04.2024.

L’esame del fascicolo — consentito in ragione della natura della questione dedotta — conferma la ricostruzione: l’accordo originario prevedeva mesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 per entrambi gli addebiti; la pena era calcolata sommando i quanti riferiti ai due capi e ridotta per il rito; il giudice aveva poi dichiarato improcedibile l’addebito sub 81); le parti avevano quindi riformulato l’accordo, concordando l’espunzione del quantum relativo al reato dichiarato improcedibile.

La sentenza impugnata ha invece applicato la pena come pattuita in origine. Ne deriva il difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la statuizione del giudice. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, eliminando la porzione di pena riferita al capo 81) e rideterminando la sanzione finale, in aumento su quella già applicata con la sentenza irrevocabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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