Momento dell’arresto e scomputo del tempo per l’identificazione (Cass. pen. Sez. VI n. 22106 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’arresto in flagranza si realizza nel momento in cui il soggetto è privato della libertà personale e non nel momento in cui viene redatto il verbale di arresto, che costituisce solo la forma di documentazione dell’attività compiuta. Il lasso di tempo necessario ad identificare la persona sottoposta ad indagini può essere legittimamente scomputato dal calcolo dei termini per verificare la tempestività della presentazione dell’arrestato per l’udienza di convalida solo ove, nel periodo necessario a detta identificazione, la persona non sia in una condizione di completa privazione della libertà personale che ecceda il livello di coazione consentito dall’art. 349, comma 4, cod. proc. pen. In caso contrario, l’apposizione delle manette e la collocazione coatta su un veicolo di servizio integrano lo stato di arresto, quali che siano le ragioni di tutela degli operatori che hanno imposto tale condizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova non ha convalidato l’arresto dell’indagato, tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 337 e 583-quater cod. pen. e presentato all’udienza di convalida oltre il termine di quarantotto ore. Il giudice ha individuato il momento dell’arresto in quello in cui l’interessato è stato ammanettato e collocato sulla Volante, ritenendolo anteriore alle ore 11.30 del giorno dell’arresto, e ha quindi considerato tardiva la presentazione.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge processuale. Ha sostenuto che l’arresto non poteva essere collocato prima della conoscenza delle lesioni riportate dagli operatori e che dal calcolo dei termini andava scomputato il tempo necessario all’identificazione dell’arrestato, privo di documenti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ribadito che avverso il provvedimento di convalida dell’arresto sono deducibili in cassazione solo vizi di illegittimità, con riferimento al titolo del reato, alla flagranza e all’osservanza dei termini, restando escluse le questioni relative ai vizi di motivazione attinenti al merito. È tuttavia legittimamente devoluta alla cognizione della Corte la verifica della tenuta logica del provvedimento nella parte in cui individua il momento della privazione della libertà personale, presupposto indispensabile per valutare la tempestività della presentazione.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il termine decorre dal momento in cui il soggetto è privato della libertà personale e non da quello di redazione del verbale, invocando Sez. V n. 17169 del 2024 e Sez. IV n. 21995 del 2009. Il Tribunale aveva correttamente qualificato come stato di arresto la condizione di chi, ammanettato con l’uso della forza e collocato coattivamente su un veicolo di servizio, sia poi condotto in Questura.
Quanto allo scomputo del tempo per l’identificazione, la Corte ha ritenuto non pertinente il precedente evocato dal Procuratore generale (Sez. VI n. 28987 del 2013), che opera in situazioni diverse, segnatamente quando l’identificazione è presupposto per rivelare un reato che consente o impone l’arresto. Anche tale orientamento esige che le esigenze investigative non determinino la completa privazione della libertà personale, come chiarito da Sez. III n. 41093 del 2018. Lo scomputo è quindi ammesso solo se, nel periodo dell’identificazione, la persona non versi in una condizione di compressione assoluta della libertà oltre il limite dell’art. 349, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha poi respinto l’argomento secondo cui l’arresto non poteva precedere la conoscenza delle lesioni degli operatori: ciò che rileva è il momento della completa privazione della libertà, realizzatasi con l’ammanettamento e la collocazione sul veicolo. L’apposizione delle manette non è un mero strumento di contenimento neutro quando assume il carattere di privazione assoluta della libertà: essa assume allora la fisionomia di misura precautelare, con le conseguenti implicazioni procedurali. Il Tribunale ha quindi correttamente concluso per la tardività della presentazione, avvenuta oltre i termini di legge.
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Nota della Redazione
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