Inammissibile il ricorso che chiede la rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. II n. 25158 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, pur formalmente denunciando vizi di motivazione, si sostanziano nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie. La valutazione e l’apprezzamento del significato degli elementi di prova attengono interamente al merito e non assumono rilievo nel giudizio di cassazione, salvo che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. È preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione, addotti dal ricorrente come più plausibili. Il controllo di legittimità resta limitato all’adeguatezza e alla congruenza del tessuto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 marzo 2026, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata, di cui agli artt. 646 e 61 n. 7 cod. pen. Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione.
Con il primo motivo si deduceva la violazione degli artt. 646 cod. pen. e 192, 533, 546 e 605 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione nel respingere l’assunto difensivo secondo cui il trattenimento delle somme riscosse era legittimo, in quanto operato in compensazione con crediti vantati dall’imputato. Si censurava, in particolare, l’omessa considerazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano e della lettera di messa in mora della società. Con il secondo motivo si contestava la sussistenza dell’aggravante e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendosi che il danno di diecimila euro non aveva inciso sul dissesto della società, poi fallita per un’insolvenza di oltre centosessantamila euro.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla precisazione della natura del sindacato di legittimità. Gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di cassazione, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.
Ne deriva l’inammissibilità delle censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Il giudice di legittimità non può procedere alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata né adottare autonomamente nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Sul punto la Corte richiama i principi affermati da Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482, e da Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099.
Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha risposto alle censure con motivazione non censurabile in sede di legittimità, osservando che il credito dell’imputato era oggetto di contestazione e che il decreto ingiuntivo, non notificato e rimasto inefficace, non poteva conferire retroattivamente certezza al credito. Ha inoltre rilevato che il contratto stipulato tra le parti non autorizzava l’imputato a compensare autonomamente i propri crediti con le somme riscosse dai clienti.
Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha ritenuto, con valutazione incensurabile, che la somma di diecimila euro comportasse la sussistenza dell’aggravante. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
All’esito della dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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