Diffida agrituristica legittima se il listino non indica i piatti tipici locali (TAR Emilia-Romagna n. 372 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui il SUAP intima la cessazione di condotte non conformi all’autorizzazione agrituristica non impone oneri aggiuntivi e si sottrae alla censura di carenza di interesse ove il ricorrente non dimostri la lesività concreta dell’atto. Il listino prezzi imposto dalla legge regionale n. 4 del 2009 deve consentire all’utente di conoscere in anticipo le caratteristiche del pasto offerto: l’indicazione del solo prezzo, senza descrizione dei piatti, non assolve l’obbligo di valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali. L’impiego di lavoratori esterni all’impresa agrituristica è ammesso solo per attività occasionali di intrattenimento degli ospiti, con onere probatorio a carico dell’esercente. Non è dovuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per gli atti che censurano comportamenti non conformi alle autorizzazioni possedute.
Il Fatto
Il ricorrente gestisce un agriturismo in un comune del territorio dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura. Dopo la sospensione di un’attività di trattenimento priva di autorizzazioni, il SUAP gli ha notificato l’ordinanza n. 42 del 2021, con cui è stato diffidato dal proseguire nell’attività agroturistica con modalità difformi dalla legge regionale n. 4 del 2009 e dal diffondere messaggi pubblicitari fuorvianti.
Le contestazioni riguardavano la mancata esposizione del listino e del menù, l’impiego di personale non dipendente dall’azienda agricola per mansioni di sicurezza, accesso, parcheggio e piscina, l’attività di cuoco svolta da un libero professionista “a chiamata” e l’applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza e le relazioni di servizio della Polizia Locale, deducendo incompetenza dell’Unione, violazione delle norme regionali, difetto di contraddittorio e carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, avanzata dall’Amministrazione sul rilievo che l’atto si limiterebbe a sollecitare il rispetto delle condizioni autorizzate, attesa la palese infondatezza del ricorso nel merito.
Quanto all’incompetenza, la deliberazione consiliare n. 73 del 2020 ha previsto il recesso del Comune dall’Unione ma ha confermato il convenzionamento per il 2021, anche per il SUAP, con presa d’atto dell’Unione e senza soluzione di continuità del rapporto. Il primo motivo è stato quindi respinto per carenza di prova.
Sul listino, il ricorrente non ha dimostrato l’esposizione in luogo visibile e il documento prodotto conferma la contestazione: esso indica solo i prezzi delle voci “menu degustazione” e “menu tavolo”, senza descrivere i piatti. Tale lacuna impedisce di verificare l’offerta di piatti tipici locali imposta dall’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2009, donde l’infondatezza della censura. La difesa ha peraltro ammesso di essersi adeguata adottando menù descrittivi.
Quanto al personale, la disciplina regionale consente l’impiego di lavoratori esterni solo per attività occasionali di intrattenimento legate alla valorizzazione del patrimonio rurale. Il ricorrente non ha provato tali condizioni, né l’esigenza di personale ulteriore per i soli adempimenti anticovid: la regola di legge risulta così violata. Anche sul divieto di prezzi difformi la difesa è apparsa inadeguata, poiché la contestazione non riguardava lo scostamento tra prezzi dichiarati e listino, ma l’impossibilità di verificare la corrispondenza per assenza di un menù dettagliato.
Infine, il richiamo all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è stato giudicato improprio, non trattandosi di rigetto di istanza di parte; e la comunicazione di avvio non è prevista per gli atti che censurano comportamenti difformi dalle autorizzazioni, risultando comunque assolta dal rilascio del verbale di sopralluogo. Nessun interesse da contemperare sussiste quando l’esercente non rispetta le condizioni minime di legge. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.