Ottemperanza al decreto Pinto: mora e spese al Commissario (TAR Calabria n. 13 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza ai decreti della Corte di Appello resi ex art. 3 legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato, non essendo sufficiente la mera inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammessa anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e si cumula con gli interessi legali per il suo carattere sanzionatorio. Il Commissario ad acta provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ex art. 3 legge n. 89/2001, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo per l’eccessiva durata del processo, quantificato in complessivi euro 3.500,00 oltre interessi legali, e delle spese processuali liquidate in euro 515,76 oltre accessori.

Il Ministero della Giustizia, ritualmente notiziato, non si è costituito. La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione: il decreto è assistito da autorità di cosa giudicata, come da attestazione depositata, ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Il TAR ha quindi rivisto la propria precedente giurisprudenza, ritenendo che per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando il precedente del Consiglio di Stato n. 1423/2021.

Quanto all’inerzia, il TAR ha rilevato che la ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies legge n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. L’Amministrazione non ha fornito prova di aver dato esecuzione al provvedimento, onere che gravava su di essa secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ex artt. 112 ss. c.p.a., sia per l’indennizzo sia per le spese, negli importi indicati in decreto.

Il Collegio ha riconosciuto anche le spese successive alla formazione del titolo, limitatamente a quelle necessarie al giudizio di ottemperanza: euro 30,98 per rilascio di copia esecutiva, euro 17,87 per spese di notifica, euro 3,87 per diritti di certificazione e registrazione. Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne ha affermato l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi condanne al pagamento di somme, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella dell’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015.

La penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario, che fa perdere all’Amministrazione il potere di eseguire il giudicato.

Infine, il TAR ha posto le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione, liquidandole d’ufficio secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, e ha stabilito che, in caso di mancata refusione, al loro pagamento provveda il Commissario ad acta. Tale soluzione evita un secondo giudizio di ottemperanza e assicura la completa attuazione del dictum, in coerenza con il principio di pienezza delle tutele e con gli artt. 95 e 510 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Tutte le 132 sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *