Responsabilità della PA da illegittimo recesso e prescrizione del danno patrimoniale (TAR Sicilia n. 1237 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria proposta dal pubblico dipendente a fronte di provvedimenti illegittimi che ne hanno interrotto il rapporto di servizio è soggetta al termine quinquennale di prescrizione, con decorrenza dalla data di adozione dell’atto lesivo o dal passaggio in giudicato della pronuncia che ne ha accertato l’illegittimità. Nel caso in cui l’amministrazione abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice di appello a lei favorevole, successivamente riformata nelle more di un distinto giudizio di merito, difetta l’elemento psicologico della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c. L’ammissione in servizio con riserva non preclude di per sé gli avanzamenti di carriera né la partecipazione ai concorsi interni, sicché i pregiudizi da mancata progressione non sono a essa causalmente riconducibili, ma a distinte e autonome determinazioni amministrative, non tempestivamente impugnate.

Il Fatto

Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, ha riassunto davanti al TAR Sicilia il ricorso e i motivi aggiunti già proposti al TAR Lazio, dopo l’ordinanza di quest’ultimo che ha declinato la competenza. Con l’atto introduttivo ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla cessazione dal servizio disposta dal Ministero dell’Interno per alcuni periodi e dal mancato riconoscimento della decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo, già accertata in altra sede.

Con i motivi aggiunti ha dedotto il pregiudizio conseguente alla tardiva ricostruzione della carriera, disposta con decreto che non avrebbe riconosciuto alcun beneficio economico e previdenziale, chiedendone in via subordinata l’annullamento in parte qua. La vicenda si colloca all’esito di un lungo contenzioso tra le parti, svoltosi davanti al TAR Lazio e al Consiglio di Stato, nel quale si sono alternati annullamenti e riforme in appello dei giudizi di inidoneità attitudinale del dipendente.

La Motivazione della Corte

Sul primo periodo di interruzione del servizio il Collegio aderisce in parte all’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale. Il TAR ricostruisce il quadro giuridico anteriore al d.lgs. n. 104/2010, richiamando la storica sentenza n. 500/99 delle Sezioni Unite e i due orientamenti sulla decorrenza del termine quinquennale. La pretesa risarcitoria, azionata solo nel 2018, risulta tardiva sia rispetto alla data dell’atto lesivo, sia rispetto al giudicato formatosi sulle decisioni che ne avevano accertato l’illegittimità.

Quanto al secondo periodo, il Collegio ravvisa il danno ingiusto e il nesso causale, e ritiene la domanda tempestiva perché proposta entro i centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza favorevole. Difetta però l’elemento psicologico: l’amministrazione ha adottato l’atto di destituzione nel 2005 in esecuzione della sentenza di appello che aveva riformato la decisione di primo grado. Non è configurabile alcun profilo di colpa per avere dato esecuzione a un giudicato amministrativo, non essendo la successiva pronuncia di merito idonea a fondare ex se la pretesa risarcitoria.

Sul danno non patrimoniale il TAR esclude il nesso causale con il provvedimento di riammissione in servizio con riserva. L’istituto, secondo l’orientamento richiamato (tra cui T.A.R. Campania, Napoli, n. 2972/2021), è proteso a offrire tutela piena al dipendente sub iudice e non preclude di per sé gli avanzamenti. La preclusione alla partecipazione ai concorsi interni è inoltre priva di dimostrazione, non essendo stati allegati i bandi né i provvedimenti di esclusione. I pregiudizi lamentati risalgono a successive e autonome determinazioni, non impugnate e rispetto alle quali non è stata proposta istanza risarcitoria nei termini.

Sui motivi aggiunti il Collegio rileva che la sentenza del TAR Lazio, passata in giudicato e non appellata dal ricorrente, ha riconosciuto la sola ricostruzione giuridica della carriera, escludendo il profilo economico in ragione della natura sinallagmatica della retribuzione. Il decreto del 2018 si è pertanto limitato a dare esecuzione a quel giudicato, senza margini di illegittimità, con conseguente difetto del danno ingiusto. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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