Diffida comunale non lesiva e ricorso inammissibile per carenza di interesse (TAR Campania n. 3100 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui l’amministrazione comunale intima al destinatario di eseguire verifiche tecniche e misure di messa in sicurezza dei luoghi costituisce atto endoprocedimentale, meramente preparatorio della successiva ordinanza contingibile e urgente. Tale atto non è autonomamente lesivo della sfera giuridica del destinatario e non comporta un onere di immediata impugnazione. Il ricorso proposto avverso la sola diffida è pertanto inammissibile per carenza del requisito della lesività e dell’interesse a ricorrere. La qualificazione dell’atto prescinde dal contenuto ordinatorio in concreto assunto, rilevando la sua funzione preparatoria rispetto all’esercizio del potere finale.
Il Fatto
Il responsabile del Nucleo di Difesa Idrogeologica del Territorio del Comune di Napoli ha notificato a una società una diffida con cui ha ingiunto di eseguire immediatamente verifiche tecniche e tutte le misure necessarie a preservare persone e beni da ulteriori temuti franamenti, nonché ogni accertamento finalizzato alla messa in sicurezza dei luoghi. Nel termine di dieci giorni il diffidato avrebbe dovuto presentare il certificato di eliminato pericolo, recante la dicitura di sollevamento dell’amministrazione da ogni responsabilità verso terzi.
La società ha impugnato la diffida e gli atti presupposti e connessi davanti al TAR Campania, deducendo l’incompetenza dell’organo, per essere il contenuto provvedimentale riconducibile alla potestà ordinatoria contingibile e urgente del Sindaco, e la genericità della richiesta in ordine ai lavori da compiere. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, trattandosi di atti endoprocedimentali privi di autonoma efficacia lesiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare, con assorbimento di ogni altra questione, l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente. Ritiene fondata la censura di carenza di interesse a ricorrere, perché gli atti impugnati non sono autonomamente lesivi della sfera giuridica della ricorrente.
La qualificazione è netta: tutti gli atti gravati sono endoprocedimentali, compresa la diffida, in quanto meramente preparatori di una eventuale ordinanza contingibile e urgente. Il percorso argomentativo non si sofferma sul contenuto ordinatorio in concreto assunto dall’atto, ma sulla sua collocazione funzionale all’interno del procedimento.
Il Tribunale aderisce all’indirizzo giurisprudenziale costante secondo cui i provvedimenti di diffida non sono immediatamente lesivi della posizione giuridica soggettiva del singolo. Richiama Consiglio di Stato sez. V n. 229 del 2024, per cui gli atti di diffida mirano a rendere note al destinatario le carenze riscontrate e ad assegnare un termine per porvi rimedio, senza onere di immediata impugnazione. Cita inoltre Consiglio di Stato sez. III n. 5480 del 2015 e Consiglio di Stato sez. V n. 3955 del 2015, che escludono la lesività dell’atto comunale preparatorio rispetto alla successiva ordinanza, la quale sarebbe seguita solo in caso di inosservanza spontanea della diffida.
Il Collegio precisa che non si può ovviare alla carenza di lesività invocando un interesse strumentale: anche la mera utilità di rimettere in discussione il rapporto controverso presuppone che in origine sia stato emesso un atto amministrativo lesivo. La diffida non integra tale presupposto.
Per queste ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della decisione in rito. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.