Ottemperanza al decreto di equa riparazione e penalità di mora (TAR Calabria n. 28 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di equa riparazione, il carattere liquidato del credito non esclude gli interessi corrispettivi al saggio legale, che decorrono dalla data di pubblicazione del decreto, ove il titolo nulla preveda, per la natura stessa della obbligazione pecuniaria ex art. 1282 c.c. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e si cumula con gli interessi stante il suo carattere sanzionatorio. Il Commissario ad acta può essere nominato sin d’ora per il caso di persistente inottemperanza, con estensione del suo incarico al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito innanzi al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro in materia di equa riparazione, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di euro 1.400,00. Deduce l’inutile decorso del termine di sei mesi dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e l’inerzia dell’amministrazione.

Il ricorrente chiede, oltre all’ottemperanza, il riconoscimento degli interessi legali dalla proposizione della domanda di equa riparazione, la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il rimborso delle spese esecutive sostenute dopo l’emissione del decreto e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata e che il ricorrente ha esperito la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001, con decorso del termine semestrale. L’amministrazione non ha fornito prova dell’esecuzione del provvedimento, onere che gravava su di essa. Sussistono dunque i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a.

Sulla domanda relativa agli interessi, il Tribunale osserva che il titolo nulla prevede e che, pertanto, sono dovuti gli interessi corrispettivi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dalla pubblicazione del decreto, richiamando Cass. civ., Sez. I, n. 3944 del 1999 e Cass. civ., Sez. I, n. 11786 del 1990.

Quanto alla condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella recata dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, cumulandosi con gli interessi per il suo carattere sanzionatorio, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.

Il Collegio riconosce inoltre il rimborso delle spese esecutive sostenute dopo l’emissione del decreto, liquidate in euro 84,22 per marche e notifiche, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito. Fissa il termine per l’esecuzione in sessanta giorni e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Le spese processuali sono poste a carico dell’amministrazione secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016; in caso di mancata refusione, al loro pagamento provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e del buon andamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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