Reimpiego per situazioni di particolare gravità e natura eccezionale del trasferimento (TAR Puglia n. 196 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per situazioni di particolare gravità del personale militare costituisce istituto di natura atipica e residuale, esperibile solo in assenza di qualsiasi altro idoneo strumento giuridico. L’amministrazione, nell’accogliere la proposta di reimpiego, esercita un’ampia discrezionalità amministrativa che può legittimamente risolversi nella temporanea assegnazione presso altra sede, con automatico rientro al Reparto di appartenenza, piuttosto che nel definitivo trasferimento. In sede cautelare, l’istanza di sospensione del provvedimento che disponga la temporanea assegnazione non risulta assistita da fumus boni iuris, attesa l’eccezionalità del rimedio del trasferimento definitivo.
Il Fatto
Un militare, in servizio presso un Reparto, aveva richiesto il reimpiego per situazioni di particolare gravità. Il Dipartimento Impiego del Personale del Ministero della Difesa, accogliendo la Proposta di reimpiego formulata dal Comandante di Corpo, aveva disposto non già il definitivo trasferimento, bensì la temporanea assegnazione presso una sede in Bari, a decorrere dal 2 aprile 2025, con automatico rientro presso il Reparto di appartenenza il successivo 3 aprile 2026.
Avverso tale provvedimento il militare aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della parte in cui era stata disposta la temporanea assegnazione in luogo del richiesto definitivo trasferimento, deducendone la lesività. Si erano costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Dipartimento Impiego del Personale, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026, ha preliminarmente ritenuto la propria giurisdizione e competenza a conoscere della vicenda, trattandosi di un provvedimento amministrativo concernente l’impiego del personale militare.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato come, a una sommaria delibazione propria della fase incidentale, il ricorso non fosse assistito da fumus boni iuris. Il thema decidendum attiene, infatti, all’esercizio di un potere amministrativo caratterizzato da ampia discrezionalità, nell’ambito del quale la scelta tra temporanea assegnazione e trasferimento definitivo è rimessa alla ponderazione dell’amministrazione.
La motivazione dell’ordinanza si fonda sulla natura giuridica dell’istituto del trasferimento per situazioni di particolare gravità, qualificato come provvedimento atipico e residuale, non per caso esperibile soltanto in assenza di qualsiasi altro idoneo strumento giuridico. Tale qualificazione implica che l’interessato non possa vantare un’automatica pretesa al definitivo trasferimento, dovendo l’amministrazione valutare, caso per caso, la congruità dell’assegnazione temporanea rispetto alle esigenze rappresentate.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’amministrazione, con mandato alla segreteria di procedere all’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.