Integrazione contraddittorio non eseguita e improcedibilità ricorso esecuzione giudicato (TAR Sicilia n. 3629 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che non notifichi e depositi l’atto di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice incorre nella improcedibilità del ricorso. L’art. 49, comma 3, cod. proc. amm. rinvia espressamente all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria anche d’ufficio. Il potere di rilevazione officioso del Collegio non richiede istanza di parte né eccezione dell’amministrazione resistente. La verifica del rispetto dell’ordine di integrazione costituisce, dunque, condizione di procedibilità che il giudice accerta in via preliminare.
Il Fatto
Il ricorrente propone domanda per l’esecuzione del giudicato scaturente dalla sentenza n. 330/2022 del Tribunale di Enna, Sez. Lavoro. Il titolo ottemperando reca condanna di due amministrazioni regionali, in solido, al pagamento di somme in favore del ricorrente.
Il ricorso viene notificato al solo Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Con ordinanza 29 luglio 2024, n. 2737 il Collegio assegna termine perentorio per integrare il contraddittorio nei confronti dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e per documentare la notificazione del titolo esecutivo. Il ricorrente deposita prova della sola notificazione del titolo, non dell’atto di integrazione.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di improcedibilità del ricorso, per non avere la parte proceduto all’integrazione del contraddittorio come disposto con la precedente ordinanza. Il ricorso viene quindi trattenuto in decisione.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 49, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui il giudice fissa il termine per l’integrazione indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato e, se l’atto non è tempestivamente notificato e depositato, provvede ai sensi dell’art. 35. La norma di rinvio, al comma 1, lett. c), impone al giudice di dichiarare anche d’ufficio il ricorso improcedibile quando il contraddittorio non sia stato integrato nel termine assegnato.
Il Collegio verifica l’esito dell’ordine impartito. Il deposito documentale del 28 agosto 2024 attesta l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente in data 10 gennaio 2023, con decorrenza del termine di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Manca invece la prova della notificazione del ricorso introduttivo, congiuntamente a copia dell’ordinanza, al medesimo Assessorato.
L’adempimento documentato riguarda, dunque, un onere distinto da quello rimasto ineseguito. La parte ha dimostrato la messa in mora dell’amministrazione ai fini del decorso del termine dilatorio, ma non ha esteso il contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso. Il giudizio di ottemperanza presuppone la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i destinatari del titolo.
Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso. L’esito in rito e la limitata attività difensiva dell’amministrazione giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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