Recupero somme erogate all’appaltatore post sisma: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Marche n. 922 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa al recupero di somme erogate dall’Amministrazione all’appaltatore di lavori di ricostruzione post sisma, a titolo di acconto, non incide sul contributo pubblico concesso al beneficiario e attiene a posizioni di credito-debito nascenti dal rapporto contrattuale. In tal caso, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l’atto di recupero non costituisce esercizio di potere di autotutela pubblicistica ma manifestazione di un potere di autotutela privatistica, volto a sindacare posizioni di diritto soggettivo. La qualificazione dell’atto come revoca o annullamento non è dirimente ai fini del riparto di giurisdizione, essendo irrilevante che l’amministrazione agisca per la ripetizione di somme indebitamente percepite.
Il Fatto
La società ricorrente, appaltatrice di lavori di ricostruzione post sisma per conto di una committente beneficiaria del contributo, impugnava il decreto con cui l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione aveva disposto la revoca parziale dei decreti di liquidazione dei SAL, limitatamente alla quota di anticipo e alla parte di stato di avanzamento erogati in eccedenza rispetto alle lavorazioni eseguite, con contestuale richiesta di restituzione dell’importo di euro 209.829,21 e previsione di escussione della polizza fideiussoria in caso di mancato adempimento.
La società censurava l’atto, deducendo che la revoca fosse stata disposta per ragioni diverse dall’inadempimento della beneficiaria, radicando la giurisdizione del giudice amministrativo. Si costituiva la Regione, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha accolto l’eccezione, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha escluso che nella vicenda fosse ravvisabile una spendita di potere pubblico, atteso che il provvedimento impugnato non incideva sul contributo concesso alla beneficiaria, ma mirava esclusivamente a sincronizzare la progressione dei lavori con quella degli anticipi finanziari erogati all’appaltatore, a seguito della risoluzione del contratto e della verifica delle attività svolte.
La questione è stata quindi ricondotta all’esecuzione successiva alla concessione del contributo, involgente situazioni di fatto e posizioni di debito-credito inerenti diritti soggettivi, del tutto estranee all’esercizio di discrezionalità amministrativa e alla ponderazione di interessi pubblici e privati. Il Collegio ha altresì rilevato l’improprietà del richiamo all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, non trattandosi di autotutela inerente al contributo concesso.
In via generale, il TAR ha richiamato il proprio precedente orientamento in materia di contributi post sisma, secondo cui la loro attribuzione non è soggetta a valutazioni discrezionali ma a una mera attività di accertamento di requisiti obiettivi, sicché il diritto al beneficio assume consistenza di diritto soggettivo (citando TAR Marche sez. II, 3 settembre 2025, n. 653 e Consiglio di Stato, sez. I, 5 giugno 2025, n. 549). Anche l’eventuale atto di ripetizione del contributo, qualificato come annullamento o revoca, sarebbe pertanto sottratto alla giurisdizione amministrativa in quanto manifestazione di autotutela privatistica per carenza dei presupposti di legge.
Il Collegio ha concluso che, anche nella diversa ipotesi in cui l’atto avesse inciso sul contributo concesso, la giurisdizione sarebbe comunque appartenuta al giudice ordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto del presupposto processuale della giurisdizione, con possibilità di riproposizione del giudizio avanti al giudice ordinario nei termini perentori di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate, tenuto conto dell’erronea indicazione nell’atto gravato della possibilità di adire la giustizia amministrativa.
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Nota della Redazione
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