Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel riparto sanitario (TAR Calabria n. 872 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che abbia annullato il piano di riparto del budget sanitario, il commissario ad acta non è tenuto a indicare soltanto il criterio astratto cui l’azienda sanitaria deve uniformarsi, ma deve provvedere alla rideterminazione degli importi spettanti agli operatori accreditati, ripartendo le risorse disponibili. L’insufficienza del tetto di spesa stanziato non integra causa di impossibilità di dare esecuzione al comando giudiziario, giacché una tale conclusione priverebbe di significato la decisione del Tribunale. Essa costituisce soltanto uno degli elementi da valutare per effettuare la ripartizione del budget disponibile. Il reclamo dell’azienda sanitaria che censuri il solo riconoscimento dell’insufficienza del budget, senza contestare nel merito l’operato del commissario, è infondato.

Il Fatto

Alcuni operatori sanitari accreditati avevano conseguito, con sentenza del TAR Calabria n. 1339/2021, l’annullamento del piano con cui l’azienda sanitaria provinciale aveva ripartito il budget per le prestazioni di diagnostica di laboratorio, applicando un sistema difforme da quello imposto dal d.c.a. n. 36/2019, che garantiva un rapporto di 8,3 prestazioni per abitante.

Non eseguito spontaneamente il giudicato, i ricorrenti agivano in ottemperanza: la Sezione, con sentenza n. 25/2023, nominava il commissario ad acta, che emanava il decreto prot. n. 101627 del 14 settembre 2023, ripartendo l’incremento di budget fra i vari operatori. L’azienda sanitaria proponeva reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando la violazione del giudicato e chiedendo la nullità del decreto per impossibilità di esecuzione. Gli operatori resistevano con reclamo incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il reclamo principale. La sentenza n. 1339/2021, se da un lato aveva circoscritto lo scrutinio alla legittimità del criterio astratto di ripartizione, dall’altro aveva stabilito che gli importi dovevano essere rideterminati in conseguenza dell’annullamento del d.c.a. n. 36/2019. Su questa premessa, l’operato del commissario che ha ripartito l’incremento disponibile non viola il dictum giurisdizionale, che imponeva una riedizione del potere comprensiva della rideterminazione degli importi fra gli operatori accreditati.

Quanto alla doglianza sull’insufficienza del budget 2019 a garantire il rapporto di 8,3 prestazioni per abitante, il Tribunale chiarisce che tale insufficienza non può fondare il riconoscimento dell’impossibilità di dare esecuzione al comando. Una simile conclusione priverebbe di portata la decisione giurisdizionale. L’esiguità del tetto di spesa rappresenta, invece, solo uno degli elementi da ponderare nella ripartizione del budget destinato all’acquisto di prestazioni dai privati accreditati.

Poiché la reclamante non ha svolto censure nel merito dell’operato commissariale, essendosi limitata a sostenere l’astrattezza dei criteri, il reclamo è rigettato con conferma del decreto. Ne deriva l’inammissibilità per difetto di interesse del reclamo incidentale degli operatori, espressamente condizionato all’accoglimento di quello principale. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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