Dimidiazione compensi su valori medi non sui minimi tabellari (Cons. Stato n. 7704 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione delle spese di giudizio davanti al giudice amministrativo, la riduzione del cinquanta per cento disposta dall’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 si applica ai valori medi e non ai valori minimi delle tabelle ministeriali allegate. Il giudice conserva un margine di discrezionalità che gli consente di calibrare la misura tenendo conto dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare. In questa valutazione rilevano l’obiettiva semplicità e la serialità del contenzioso, nonché il ridotto valore della somma oggetto di causa.

Il Fatto

Un docente di istituzioni scolastiche pubbliche ha ottenuto dal Tribunale di Cuneo, sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’attribuzione della carta del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e all’accredito dell’importo di € 2.500 annui. Il titolo civile è rimasto ineseguito.

Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, che ha ordinato l’esecuzione del giudicato e condannato l’Amministrazione alle spese, liquidate in € 500,00 con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Tribunale ha applicato la dimidiazione prevista dall’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale, motivandola con la marcata serialità della controversia e con le difficoltà operative dell’Amministrazione. Il docente ha appellato la sola statuizione sulle spese.

La Motivazione della Corte

L’appellante ha censurato la quantificazione per violazione dei parametri ministeriali e per lesione del decoro professionale. Ha sostenuto che la riduzione al cinquanta per cento fosse stata applicata ai valori minimi della tabella n. 21, relativa ai giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, anziché ai valori medi, e ha richiesto la liquidazione complessiva di € 1.189,00, oltre agli onorari del grado d’appello.

Il Consiglio di Stato ha richiamato, quali precedenti specifici ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., le sentenze della Sezione n. 6920 del 5 agosto 2025, n. 4431 del 22 maggio 2025 e n. 3897 del 7 maggio 2025. Tali decisioni, rese in giudizi di ottemperanza della stessa natura, avevano già giudicato inadeguati gli onorari liquidati in primo grado dai tribunali amministrativi.

Muovendo da questi arresti, il Collegio ha ritenuto le censure fondate. La liquidazione deve tener conto dei valori delle tabelle allegate al decreto ministeriale, ma nello stesso tempo deve esercitare il margine discrezionale che la stessa formulazione dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 riconosce al giudice, là dove richiede di valutare l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare.

In questa cornice la Sezione ha valorizzato l’obiettiva semplicità del contenzioso e la sua serialità, già rilevata dal Tribunale con statuizione non impugnata sul punto, nonché il ridotto valore della somma da accreditare. L’appello è stato pertanto accolto nei termini esposti e, in parziale riforma della sentenza, le spese del primo grado sono state liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Quanto al grado d’appello, il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio e delle ragioni della decisione, fermo il diritto della parte appellante e del difensore anticipatario alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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