Registro sport dilettantistico, attività commerciali marginali non richiedono articolo separato nello statuto (TAR Puglia n. 1569 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, la richiesta di modificare lo statuto per collocare in un articolo separato le attività diverse da quella principale non trova fondamento nel D.Lgs. n. 36/2021. Gli artt. 7, comma 1, lett. b), e 9 del medesimo decreto impongono che l’oggetto sociale preveda lo svolgimento stabile e principale dell’attività sportiva dilettantistica e consentono attività secondarie e strumentali, senza prescrivere alcuna separazione formale in distinte clausole statutarie. La clausola che ammette attività commerciali in via meramente marginale e occasionale, per autofinanziamento e senza scopo di lucro, con richiamo alle normative amministrative e fiscali vigenti, è pertanto conforme al paradigma legale. Il diniego fondato su un requisito inesistente integra eccesso di potere per errore nei presupposti di diritto.
Il Fatto
La società ricorrente, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, presenta il 20 settembre 2024 domanda di iscrizione nel R.A.S.D.. Il gestore del Registro, con nota del 5 novembre 2024, prescrive che l’oggetto sociale debba contenere soltanto l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e che tutto ciò che esula da tale perimetro vada espressamente rimosso dall’articolo dedicato e trasferito in un articolo a sé stante.
La società impugna la nota e il presupposto atto di richiesta di integrazioni del 30 ottobre 2024 davanti al TAR Puglia, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 36/2021, lesione dell’autonomia contrattuale ex art. 1322 cod. civ. ed eccesso di potere. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare con ordinanza n. 65/2025; il Dipartimento per lo Sport dà esecuzione disponendo l’iscrizione temporanea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale in favore del TAR Lazio. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, ord. n. 2029/2022, si afferma che l’art. 13 cod. proc. amm. delinea i rapporti tra criterio della sede e criterio dell’efficacia spaziale secondo logica di complementarietà: il criterio ordinario cede quando il potere spiega effetti diretti solo nell’ambito di un tribunale periferico. Nel caso concreto l’attività della società è circoscritta al territorio della Provincia di Lecce.
È respinta anche l’eccezione di inammissibilità per asserita natura non provvedimentale della nota: essa ha determinato un arresto procedimentale sull’istanza di iscrizione, adottata ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2021 e dell’art. 6 del Regolamento di tenuta del Registro. Quanto alla competenza del Dipartimento dello Sport, il Tribunale rileva che la nota è stata adottata dall’operatore della società in house, benché i decreti legislativi attribuiscano al Dipartimento il potere di accoglimento o rigetto e di richiesta di integrazioni.
Nel merito il Collegio conferma integralmente l’ordinanza cautelare n. 65/2025. L’art. 7, comma 1, lett. b) esige che lo statuto preveda l’oggetto sociale con riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. L’art. 9 consente attività diverse, a condizione che lo statuto le permetta e che abbiano carattere secondario e strumentale. Da tali disposizioni non si evince affatto che le attività commerciali marginali e occasionali per autofinanziamento debbano essere collocate in un articolo separato.
La conformità dello statuto è assicurata dal richiamo alle normative amministrative e fiscali vigenti, la cui osservanza resta ugualmente cogente a prescindere dalla collocazione della clausola. Quanto al rilievo dell’Avvocatura sulla presenza, nell’art. 3, dell’organizzazione e gestione di impianti e strutture sportive senza riferimento alla marginalità, il Tribunale lo qualifica come non consentita integrazione postuma del provvedimento impugnato, che contestava esclusivamente l’inserimento in un unico articolo delle attività secondarie.
Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle censure non esaminate. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità e novità della controversia.
Nota della Redazione
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