Dissesto comunale e quorum deliberativo: la metà più uno nei collegi dispari (TAR Sicilia n. 2860 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei collegi a composizione dispari la maggioranza assoluta, espressa dalla formula della metà più uno, è costituita dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno di un’unità. Il consigliere che si astiene non si computa nel quorum funzionale, ma solo nel numero necessario a rendere legale la seduta. L’autonomia statutaria riconosciuta agli enti locali dall’art. 6 d.lgs. n. 267/2000 consente di introdurre maggioranze qualificate e di disciplinare le astensioni, senza che ciò contrasti con la disciplina statale. La dichiarazione di dissesto finanziario è espressione di discrezionalità amministrativa e sfugge al sindacato di legittimità in assenza di manifesta illogicità o di errore sui presupposti di fatto. Le censure di natura meramente contabile, relative al riaccertamento dei residui, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti.
Il Fatto
I ricorrenti — un assessore ai lavori pubblici, un consigliere di maggioranza, una consigliera comunale e una persona fisica residente — impugnavano la deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva revocato il piano di riequilibrio pluriennale e dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 d.lgs. n. 267/2000. La domanda cautelare era respinta. La causa giungeva alla decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 20 maggio 2024.
Il Comune eccepiva l’irricevibilità per irritualità della notifica all’indirizzo PEC estratto da INI-PEC, l’inammissibilità per difetto di notifica ai controinteressati e il difetto di legittimazione attiva. Nel merito, i ricorrenti articolavano sette motivi: dal quorum deliberativo alla legittimazione dei funzionari, dal riaccertamento dei residui alla motivazione sullo stato di indebitamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni in rito. La costituzione del Comune sana l’eventuale difetto di notifica. Il ricorso è correttamente instaurato nei confronti dell’ente e non dei consiglieri di maggioranza, che non sono contraddittori necessari. Sulla legittimazione attiva il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui essa sussiste in capo ai residenti, ai consiglieri in carica e agli ex consiglieri, perché il dissesto incide sui servizi, sulle tariffe e sulla posizione degli amministratori davanti alla Corte dei conti (Cons. Stato n. 2837 del 2006, Cons. Stato n. 1711 del 2022).
Sul primo motivo, relativo al quorum funzionale, il Tribunale osserva che, con un numero dispari di componenti, la metà più uno è data dal numero che, raddoppiato, supera il totale almeno di un’unità. Il voto favorevole di otto consiglieri su quindici costituisce quindi la maggioranza assoluta. Il Collegio richiama sul punto TAR Liguria n. 239 del 2014 e Cons. Stato n. 8823 del 2007. Quanto all’astensione, l’art. 3 e l’art. 6 d.lgs. n. 267/2000 attribuiscono allo statuto la determinazione delle maggioranze, sicché la scelta di non computare l’astenuto è legittima.
Il secondo motivo è inammissibile, perché non sono impugnati gli atti concorsuali che hanno condotto all’assunzione dei funzionari. Il terzo è infondato: l’art. 20 d.lgs. n. 39/2013 non sanziona con la nullità la pubblicazione tardiva della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, che costituisce condizione di efficacia dell’incarico e può sopraggiungere al conferimento.
Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili sotto un duplice profilo. Le censure sul riaccertamento dei residui attengono a profili contabili riservati alla Corte dei conti (Sezioni Riunite, n. 32 del 2020). Inoltre l’accertamento è avvenuto con atto autonomo e precedente, non impugnato, al pari del rendiconto.
La sesta censura è inammissibile perché la scelta di non avvalersi della sospensione della dichiarazione di dissesto è valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza. Il settimo motivo è inammissibile: il giudice amministrativo non sovrappone la propria valutazione a quella tecnica dell’amministrazione e dell’organo di revisione. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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