Danno biologico terminale da esposizione ad amianto e trasmissibilità iure hereditatis (TAR Sicilia n. 3496 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno biologico terminale, conseguente a patologia letale da esposizione ad amianto contratta per ragioni di servizio, non si liquida come invalidità permanente, che presuppone la stabilizzazione degli esiti. Esso va commisurato all’inabilità temporanea, adeguando la liquidazione al fatto che, pur temporaneo, il pregiudizio è massimo nella sua intensità ed entità e non è suscettibile di recupero, esitando nel decesso. Tale pretesa è trasmissibile iure hereditatis agli eredi. In materia di art. 2087 cod. civ., il termine decennale di prescrizione decorre dalla prima manifestazione del danno, coincidente con la diagnosi della malattia professionale, e non dal fatto lesivo.

Il Fatto

Gli eredi di un sottufficiale in servizio presso la Marina Militare hanno chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni, iure proprio e iure successionis, derivanti dalla patologia contratta dal congiunto per prolungata esposizione ad amianto e ad altri agenti patogeni durante il servizio, patologia che ne ha causato il decesso.

Il Ministero della Difesa si è costituito eccependo la prescrizione del diritto. Con precedente sentenza non definitiva il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda iure proprio per difetto di giurisdizione e ha disposto una verificazione, poi integrata, volta ad accertare la dipendenza della patologia dal servizio e a quantificare il danno non patrimoniale secondo le tabelle del Tribunale di Milano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di prescrizione. Richiamando il consolidato orientamento della Cassazione, ribadisce che, nel risarcimento del danno da violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ., il termine ordinario decennale decorre dal momento in cui il danno si manifesta per la prima volta con la diagnosi della malattia professionale, e non dal fatto lesivo; non trova quindi applicazione il termine quinquennale dell’art. 2947, comma 1, cod. civ..

Nel merito, il Tribunale aderisce alle conclusioni del verificatore, che ha qualificato il pregiudizio come danno biologico terminale, parametrandolo alla inabilità riportata dal danneggiato fino al decesso, con percentuali crescenti nel periodo tra diagnosi ed exitus. Il Collegio esclude la liquidazione secondo lo schema della invalidità permanente, che ontologicamente presuppone la cessazione o stabilizzazione dello stato di malattia e consente di apprezzarne gli esiti residuali.

Il danno viene invece liquidato mediante i criteri ordinari del danno biologico temporaneo, adeguati al caso concreto. La Corte richiama l’insegnamento secondo cui, per il danno da inabilità totale protratta fino al decesso, la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’inabilità temporanea, commisurandola alla menomazione patita e adeguandola alle circostanze, trattandosi di pregiudizio massimo nella sua intensità e non suscettibile di recupero.

Applicando il valore massimo al punto base di inabilità temporanea totale e rapportandolo ai due periodi accertati dal verificatore, il Collegio liquida equitativamente, quale danno biologico terminale, la somma di euro 63.698,60 in favore dei ricorrenti pro quota ereditaria. All’importo aggiunge la rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT dalla produzione del fatto illecito e gli interessi legali computati sulla somma via via rivalutata fino al soddisfo. Il ricorso è accolto, con condanna del Ministero alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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