Controllo della fauna selvatica in ambito urbano: illegittimo l’abbattimento indiscriminato dei cinghiali (TAR Liguria n. 465 del 29.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il sindaco dispone, ai sensi dell’art. 36, comma 4, della legge regionale ligure n. 29 del 1994, la rimozione dei cinghiali che frequentano le aree urbane è illegittima per carenza di istruttoria ove il fenomeno sia riferito in modo assertivo e non circostanziato, senza descriverne frequenza ed entità né dare conto di specifici episodi sintomatici di un concreto pericolo per l’incolumità delle persone. Il provvedimento è inoltre illegittimo quando non indica il numero massimo di esemplari abbattibili, risultando potenzialmente idoneo a compromettere le esigenze di preservazione della fauna selvatica e i livelli minimi di protezione ambientale. È infine illegittimo il conferimento agli agenti di un mandato in bianco che consenta di scegliere arbitrariamente tra cattura e abbattimento: deve essere stabilito un ordine di priorità che, salve le situazioni di oggettivo pericolo o di impossibilità di ricollocazione, privilegi il ricorso a metodi incruenti.
Il Fatto
Con l’ordinanza n. 11 del 27 giugno 2023 il Comune di Pigna ha adottato misure per prevenire le pretese situazioni di pericolo per la pubblica incolumità derivanti dalla presenza di ungulati selvatici nel centro abitato. Il sindaco ha incaricato gli agenti del nucleo di vigilanza faunistico-ambientale regionale di rimuovere gli esemplari di cinghiale adusi a frequentare le aree urbane, con i metodi di volta in volta ritenuti più efficaci, e ha coinvolto la polizia locale nel supporto alle operazioni.
L’associazione ambientalista ricorrente ha impugnato l’ordinanza in parte qua, lamentando eccesso di potere per difetto di motivazione e presupposti, genericità della disposizione e erronea indicazione del d.m. del 19/4/96. Il Comune non si è costituito. L’istanza cautelare è stata accolta; all’udienza pubblica dell’8 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla norma attributiva del potere, l’art. 36, comma 4, della legge regionale ligure n. 29 del 1994, che consente al sindaco interventi di controllo della fauna selvatica in ambito urbano con il coordinamento degli agenti di pubblica sicurezza.
Merita condivisione la censura di carenza di istruttoria. L’ordinanza presuppone la ricorrente presenza di cinghiali nel centro abitato, ritenuta fonte di pericolo, ma non reca alcun elemento idoneo a dimostrare che tali risultanze siano state acquisite attraverso un’adeguata attività conoscitiva: il fenomeno è riferito in modo assertivo e non circostanziato, senza descriverne frequenza o entità né dar conto di specifici episodi sintomatici del pericolo di un concreto pregiudizio.
Le statuizioni sono poi illegittime perché, come già rilevato in sede cautelare, non indicano il numero massimo di esemplari abbattibili per eradicare i cinghiali dalle zone abitate, risultando potenzialmente idonee a compromettere le esigenze di preservazione della fauna e i livelli minimi di protezione ambientale.
Il secondo motivo è parimenti fondato: le misure non sono state precedute dalla sperimentazione di metodi di controllo ecologici e si risolvono nel conferimento di una sorta di mandato in bianco agli agenti, che in concreto possono arbitrariamente scegliere tra cattura e diretto abbattimento. Il contenuto minimo di determinatezza esclude l’aprioristica parificazione dei due strumenti: occorre stabilire un ordine di priorità che, fatte salve le situazioni di oggettivo pericolo o di impossibilità di ricollocazione degli esemplari catturati, privilegi il ricorso a metodi incruenti.
In parte qua l’ordinanza sindacale è pertanto illegittima e viene annullata. La particolarità della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.