Ferma aggiuntiva del militare: vincolo ex art. 972 C.O.M. non superato in sede cautelare (TAR Sardegna n. 42 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di ferma aggiuntiva del militare, che legittima il diniego di collocamento in congedo anticipato, può derivare ex lege dal verificarsi della fattispecie prevista dall’art. 972, comma 1-bis, del codice dell’ordinamento militare, consistente nella fruttuosa frequenza di un corso di specializzazione e nella conseguente abilitazione. La sottoscrizione di un atto di impegno volontario costituisce titolo autonomo e distinto, idoneo a fondare un ulteriore vincolo di ferma, a prescindere dall’esaurimento degli effetti del primo. In sede di valutazione cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la mera prospettazione di una diversa interpretazione delle norme che regolano i vincoli non è sufficiente ad integrare il requisito del fumus boni iuris.
Il Fatto
Un militare impugnava il provvedimento con cui il Ministero della Difesa aveva respinto la sua istanza di collocamento in congedo anticipato, deducendo l’insussistenza o la non operatività dei due vincoli di ferma aggiuntiva richiamati dall’Amministrazione.
Il primo vincolo era conseguente alla frequenza del terzo anno presso la scuola Marescialli, il secondo alla partecipazione a un corso A.D.I./T.W.R. Con domanda cautelare, il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del diniego, lamentando che la ferma sarebbe protratta fino al settembre 2029 anziché fino al 06.09.2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, esaminando distintamente i due vincoli di ferma contestati.
Quanto al primo vincolo, il Collegio ha osservato che esso traeva origine dalla sottoscrizione da parte del militare di un atto di impegno del 10 dicembre 2019, configurandosi come obbligazione volontariamente assunta e, comunque, i cui effetti risultavano ormai esauriti.
Con riguardo al secondo vincolo, la Corte ha rilevato che esso deriva ex lege dal verificarsi della fattispecie declinata all’art. 972, comma 1-bis, C.O.M., ossia la fruttuosa frequenza del corso A.D.I./T.W.R. e la conseguente abilitazione-specializzazione del militare.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto le contestazioni del ricorrente non assistite da sufficiente fumus boni iuris, respingendo l’istanza e compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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