Trasferimento ex art. 33 legge 104/92 subordinato alla vacanza di posizione organica (TAR Emilia-Romagna n. 790 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, non è assoluto e incondizionato. Il trasferimento presuppone un bilanciamento discrezionale tra l’interesse del privato e le esigenze organizzative dell’Amministrazione. L’inciso “ove possibile” richiede la disponibilità, presso la sede di destinazione, di una posizione organica vacante corrispondente al ruolo e al grado rivestiti dal dipendente. In assenza di tale collocazione compatibile, il diniego dell’Amministrazione è legittimo e non è sindacabile nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente in servizio presso una sede diversa da quella richiesta, presentava istanza ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 per ottenere l’assegnazione presso la sede di Barletta. L’istanza era motivata dall’esigenza di prestare assistenza alla figlia, riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità e minore invalido.
Il Comando generale delle Capitanerie di porto rigettava la domanda per mancanza di una posizione organica vacante corrispondente al grado e al ruolo del richiedente presso la sede richiesta. Avverso il diniego il ricorrente proponeva ricorso davanti al TAR, lamentando difetto di motivazione, violazione dell’art. 33 citato ed eccesso di potere. L’istanza cautelare era respinta e il Consiglio di Stato rigettava l’appello cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il trasferimento ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e implica un bilanciamento tra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, in esercizio di potere discrezionale. Il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione o del richiedente, avendo natura strumentale rispetto alla persona dell’assistito.
La Corte sottolinea che l’inciso “ove possibile” comporta che, in relazione alla qualifica rivestita, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente. L’assegnazione può avvenire solo nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado.
Nel settore militare, l’art. 981 cod. ord. mil. richiama espressamente le posizioni organiche per ruolo e grado vacanti nella sede di destinazione. Oltre al bilanciamento con le esigenze organizzative, presso la sede richiesta deve esservi una collocazione compatibile con lo stato del militare.
Applicando tali principi, il ricorso è infondato. L’Amministrazione aveva motivato il rigetto rilevando che presso il Comando di Barletta le previsioni organico-tabellari, limitatamente al ruolo del ricorrente, erano tutte occupate. Il diniego risulta quindi sorretto da una motivazione adeguata e da un riscontro fattuale effettivo.
Il Collegio conferma l’infondatezza già espressa in sede cautelare e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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