Diniego di cartelli pubblicitari illegittimo se il traffico non è provato (Cons. Stato n. 6295 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio tecnico-discrezionale rimesso all’ente proprietario o gestore della strada ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 4, cod. strada in ordine alla pericolosità dei cartelli pubblicitari deve fondarsi su una compiuta istruttoria del caso concreto. Occorre valutare le caratteristiche degli impianti e la concreta conformazione del tratto stradale in cui essi insistono, eventualmente con riferimento alle effettive condizioni del traffico sulla specifica viabilità. Non è legittimo il diniego che si fondi su un generico incremento del traffico, privo di dati probanti e riferito alla limitrofa autostrada anziché alle strade secondarie extraurbane indicate nelle istanze. Né le strade secondarie che si allacciano all’autostrada possono essere equiparate ai raccordi autostradali, sottratti al divieto assoluto di cui all’art. 23, comma 7, cod. strada.
Il Fatto
Una società operante nel settore pubblicitario ha presentato, nel dicembre 2021, istanze di rinnovo delle autorizzazioni all’installazione di 47 cartelli pubblicitari e di 26 impianti verticali di direzione, collocati lungo la strada statale 11 e lungo la variante Brescia Est, viabilità gestita dalla società concessionaria autostradale. Con provvedimento del gennaio 2024 la gestore ha rigettato le istanze, ritenendo che tutti gli impianti avessero contenuto pubblicitario e potessero distrarre gli utenti in ragione dell’incremento del traffico registrato negli ultimi anni.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso quanto ai 47 cartelli, riconoscendo il corretto esercizio della discrezionalità tecnica, e lo ha accolto quanto ai segnali direzionali, per difetto di motivazione e di istruttoria. La società ha appellato la statuizione di rigetto, deducendo l’assenza di una valutazione individuale dei cartelli e la contraddittorietà della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la disciplina dell’art. 23 cod. strada. Sulle autostrade e sugli itinerari internazionali vige il divieto assoluto di pubblicità; sulle restanti strade l’installazione è consentita previa autorizzazione dell’ente proprietario o gestore, sempre che i manufatti non interferiscano negativamente con la circolazione.
Le strade interessate sono secondarie extraurbane. La stessa gestore ha ammesso di non aver operato una piena assimilazione alle autostrade, pur richiamando la norma sul divieto assoluto. Ne deriva che l’installazione è autorizzabile previa verifica di non pericolosità, espressione di un giudizio tecnico-discrezionale.
Tale valutazione, tuttavia, non poggia su una compiuta istruttoria. L’art. 23, comma 1, cod. strada impone di considerare dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione degli impianti, oltre alla concreta conformazione del tratto stradale e alle effettive condizioni del traffico. La gestore ha invece fondato il diniego su un generico incremento del traffico, non sostenuto da dati probanti e riferito alle tratte autostradali, non alle strade indicate nelle istanze.
La Corte esclude l’equiparazione della SS11 e della variante Brescia Est ai raccordi autostradali: gli accessi autostradali sono le giunture tra strada e autostrada, mentre i tratti in questione sono strade secondarie che si allacciano all’autostrada. Rileva poi la contraddittorietà intrinseca della sentenza di primo grado: il TAR ha ritenuto indimostrato l’incremento del traffico, ma ha esteso il rilievo ai soli segnali direzionali, benché l’atto impugnato si fondi sulla medesima motivazione per tutti gli impianti. Il vizio va dunque esteso all’intero provvedimento, annullato in toto salva la riedizione del potere. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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