Revocazione e aggravante di ring leadership nelle intese antitrust (Cons. Stato n. 6298 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante della cd. ring leadership, prevista dal punto 21 delle Linee Guida Sanzioni, non presuppone che l’impresa abbia svolto un ruolo preminente rispetto a tutti gli altri partecipanti all’intesa. È sufficiente un ruolo differenziato con apporto determinante, in alternativa, nella promozione, nell’organizzazione o nel monitoraggio dell’infrazione, essendo ex se sufficiente anche la sola induzione di altre imprese a parteciparvi o a proseguire nella stessa. La qualificazione può essere applicata a più imprese, purché sia distinguibile un diverso ruolo tra i partecipanti anche con riguardo a un solo frangente. L’interesse ad agire avverso l’aggravante sussiste anche quando il suo accoglimento non incida sul quantum sanzionatorio, per la rilevanza dell’accertamento nel contenzioso follow-on e ai fini del riparto interno ex art. 2055, comma 2, c.c..
Il Fatto
La società ricorrente propone revocazione avverso una precedente sentenza della Sezione che aveva accolto solo in parte l’appello relativo alla sanzione inflitta dall’AGCM per due intese restrittive nel mercato del cartone ondulato. Con la sentenza non definitiva n. 8989 del 2024 la Sezione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di revocazione e ha accolto in via rescindente il primo, limitatamente al profilo dell’omessa pronuncia sulla pretesa leadership nell’intesa fogli, rimettendo la causa alla fase rescissoria.
In quest’ultima la ricorrente ripropone il motivo di appello sul difetto di motivazione in ordine al ruolo di ringleader, sostenendo l’illegittimità della relativa aggravante per genericità delle dichiarazioni di clemenza e per il carattere episodico degli elementi documentali sulle sale riunioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’interesse ad agire, che il TAR aveva negato sul presupposto dell’irrilevanza della censura sul quantum. Il Consiglio di Stato ritiene invece sussistente un interesse concreto e attuale, perché l’accertamento del ruolo differenziato ex art. 7 del d.lgs. n. 3 del 2017 assume rilievo nel contenzioso risarcitorio a valle e nel riparto interno della responsabilità solidale secondo il criterio della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze.
Nel merito la Sezione muove dal tenore letterale del punto 21 delle Linee Guida Sanzioni e dalla giurisprudenza amministrativa sul punto (tra le altre, Cons. Stato n. 4511 del 2014 e Cons. Stato n. 9380 del 2023), che ammette l’applicazione dell’aggravante anche a più imprese. L’AGCM ha dimostrato almeno due delle ipotesi tipizzate, avendo la società rappresentato una forza promotrice dell’intesa, indotto altri operatori alla partecipazione e curato l’organizzazione degli incontri, con motivazione adeguata e calibrata sulla posizione specifica.
Il materiale probatorio viene valutato in modo sintetico e globale: le dichiarazioni del leniency applicant, di natura autoaccusatoria ed eteroaccusatoria, risultano dettagliate, coerenti e riscontrate da fatture ed e-mail attestanti la prenotazione delle sale riunioni. Il numero limitato dei riscontri e il pagamento a rotazione non svuotano l’aggravante, perché l’atto qualificante è la predisposizione della riunione, dalla convocazione alla prenotazione.
La Corte esclude infine la dedotta disparità di trattamento, non ravvisando un’identità assoluta di situazione rispetto agli altri partecipanti, e respinge le censure nuove introdotte solo con la memoria difensiva. Il primo motivo di revocazione, nella parte rescissoria, è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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