Fermo biologico e documenti di bordo: il premio spetta solo all’armatore virtuoso (TAR Sicilia n. 3666 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il premio previsto per l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività di pesca ha natura premiale, perché eroga risorse pubbliche limitate e richiede un rigoroso accertamento dei presupposti. Il requisito della disponibilità di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio del fermo va inteso in senso letterale e non limitato ai soli documenti indispensabili alla navigazione. L’armatore che, consapevole della scadenza dell’autorizzazione all’imbarco di un marittimo, non reintegri i ruoli di equipaggio non può invocare un’interpretazione sostanzialistica del requisito. Il provvedimento di archiviazione adottato in presenza di un presupposto vincolato non è annullabile per il vizio procedimentale consistente nell’omessa valutazione delle osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990, poiché il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

La società ricorrente, armatrice di un’unità da pesca impiegata nel sistema a strascico, presentava nel 2017 domanda di ammissione al premio per l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività di pesca previsto dall’art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014 e disciplinato dal D.M. 6 ottobre 2017. La Capitaneria trasmetteva la documentazione al Ministero competente.

Il Ministero avviava il procedimento di archiviazione contestando che l’unità, alla data di inizio del fermo, non risultava armata ed equipaggiata con tutti i documenti di bordo in corso di validità. La società replicava, rappresentando che il marittimo interessato era stato sbarcato per sua volontà e per motivi non imputabili all’armatore. Il Ministero disponeva comunque l’archiviazione della pratica. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, che respingeva il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto le proprie precedenti pronunce relative a fattispecie identiche, confermate in appello, e ne riprende il percorso argomentativo. Il punto centrale è l’art. 2 del D.D. n. 2858 del 01.02.2018, che impone, a pena di inammissibilità, il possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio del fermo e la regolare armatura ed equipaggiamento dell’unità.

Dagli atti emerge che l’autorizzazione all’imbarco del marittimo extracomunitario era scaduta alcuni giorni prima dell’inizio del fermo e che, in quello stesso giorno, nessuna reintegra dei ruoli di equipaggio era stata disposta. L’armatore era dunque consapevole che l’unità non risultava più regolarmente equipaggiata.

La tesi della ricorrente, secondo cui la regolarità documentale andrebbe riferita ai soli presupposti essenziali alla navigazione, è respinta. Il Collegio la qualifica come interpretazione sostanzialistica, in palese contrasto con il dato letterale della disposizione, che richiede appunto tutti i documenti di bordo, compreso il contratto di imbarco del marittimo la cui autorizzazione era scaduta.

Il Collegio sottolinea quindi la natura premiale del beneficio, destinato a imprese che abbiano attuato il fermo e rispettato le misure tecniche successive. Poiché le risorse pubbliche sono limitate, il rigore interpretativo sui presupposti è coerente con lo scopo della disciplina di settore, che valorizza la regolarità di tutti i documenti di bordo come indice di una condotta virtuosa dell’interessato.

Quanto al motivo di violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il Collegio rileva che il provvedimento era vincolato in concreto: l’eventuale vizio procedimentale non assume rilievo giuridico in forza dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, perché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della società alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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