Colpe dei figli non possono fondare il diniego di cittadinanza del genitore (TAR Lazio n. 16187 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato esclusivamente sui precedenti penali di uno o più familiari conviventi con l’istante è illegittimo per difetto di motivazione, ove non sia accompagnato da alcuna valutazione sulla specifica condizione personale del richiedente. Il ragionamento presuntivo che trasferisce sull’istante le colpe dei familiari contrasta con il carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost. I reati commessi da un componente del nucleo familiare possono rilevare nella lata discrezionalità amministrativa solo se connotati da regia familiare, da fruizione familiare dei proventi, ovvero da collaborazione, protezione reciproca o piena condivisione degli schemi devianti, sì da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia. In difetto di tale approfondimento il provvedimento è oggettivamente invalidante.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 29.12.2018 istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda rilevando i pregiudizi penali riscontrati in capo ai figli conviventi, sul presupposto che il comportamento penalmente rilevante di persone legate da vincoli di affectio costituisca indice di mancata integrazione del nucleo familiare nel quale il richiedente vive.
Il provvedimento è stato impugnato con un unico motivo, che deduce eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di motivazione ai sensi dell’art. 3 legge n. 241/1990, violazione dell’art. 9 legge n. 91/1992 e dell’art. 27 Cost. Il ricorrente evidenzia di essere soggetto incensurato, integrato e privo di qualsiasi coinvolgimento nelle vicende dei figli, a loro volta titolari di permessi di soggiorno illimitati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la più recente giurisprudenza sul punto — Cons. Stato, III, n. 1143 del 2024, oltre a TAR Lazio, V-bis, n. 6314 del 2026 e ad altre pronunce della stessa sezione — che ha ravvisato un difetto di motivazione nei dinieghi ancorati esclusivamente alla condizione di disfavore di uno o più familiari conviventi, senza approfondimento sulla condizione specifica del richiedente.
Il percorso argomentativo muove dal principio per cui il ragionamento presuntivo condotto in assenza di qualsiasi correlazione comportamentale dell’istante, che possa denotare concorso, complicità o condivisione di schemi e valori devianti, risulta in contrasto con l’art. 27 Cost., facendo ricadere sul richiedente le colpe dei familiari.
Nel caso di specie il ricorrente è soggetto incensurato e non è mai stato destinatario di segnalazioni di reati o di comportamenti denotanti scarso grado di integrazione sociale. Il provvedimento impugnato assume i comportamenti addebitati ai figli a fondamento di una ritenuta inidoneità, senza una pur minima valutazione nel senso richiesto dalla giurisprudenza.
Il Collegio non esclude in astratto che i reati di un componente del nucleo familiare possano rilevare nella lata valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Occorre però che si tratti di reati con regia familiare, o connotati da fruizione familiare dei proventi, o ancora che denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti. Nella vicenda nulla è detto sulla rilevanza familiare degli illeciti, sicché il difetto di motivazione è palese e oggettivamente invalidante.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego impugnato e obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le spese sono integralmente compensate in ragione dell’ampia discrezionalità delle valutazioni in materia.
Nota della Redazione
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