Inerzia e mancata conferma dell’interesse: improcedibilità del ricorso (TAR Sardegna n. 482 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di leale collaborazione di cui all’art. 2 cod. proc. amm. impone alla parte ricorrente l’onere di confermare la persistenza dell’interesse alla decisione nel merito quando il giudice, in presenza di elementi fondati di sopravvenuta carenza, fissi un’apposita udienza di verifica. Il giudice dichiara d’ufficio il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando il difetto di interesse sopravviene nel corso del giudizio. L’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. consente di desumere dal comportamento processuale delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La mancata risposta alle sollecitazioni e l’omessa comparizione all’udienza di verifica integrano la fattispecie e legittimano la declaratoria, anche in assenza di dichiarazione espressa.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, impugnava il provvedimento di non ammissione alla classe successiva adottato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, con verbale del 15 luglio 2022. L’istituto scolastico si costituiva in giudizio. Il decreto cautelare n. 249/2022 respingeva l’istanza monocratica e la camera di consiglio del 9.11.2022 rigettava la tutela cautelare.
Dopo il respingimento cautelare le parti non svolgevano ulteriore attività. Nel luglio 2024 la Segreteria, nell’ambito delle misure PNRR per i ricorsi biennali, invitava il difensore a depositare una nota sulla persistenza dell’interesse; l’invito, rimasto senza riscontro, era rinnovato nell’ottobre 2024. Il ricorso veniva iscritto al ruolo aggiunto dell’udienza del 28 maggio 2025 per la verifica dell’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 cod. proc. amm., che sancisce la cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo. Da tale previsione generale il Tribunale fa discendere un vero e proprio onere della parte ricorrente di confermare la persistenza dell’interesse ad agire quando il giudice, in relazione al carattere ultratriennale del ricorso e all’assenza di impulso, abbia fondati elementi per ritenerlo venuto meno e fissi un’udienza dedicata alla verifica.
Il quadro normativo si articola su due disposizioni. L’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. impone al giudice di dichiarare, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. L’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. opera come norma di chiusura del sistema, consentendo di desumere dal comportamento delle parti e da fatti univoci argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza che ha già ammesso la declaratoria in assenza di dichiarazione: C.G.A.R.S., sent. 7 aprile 2022, n. 435, ove si afferma che la mancata risposta tempestiva a una comunicazione di cortesia del giudice onera la parte e non può trovare giustificazione nell’assenza di istruzioni al difensore, essendo buona prassi della difesa informare il giudice e insistere per la decisione. Il Collegio richiama in senso conforme TAR Veneto n. 1010/2024 e TAR Sardegna n. 251 del 2025.
Su questa base viene delineata la fattispecie complessa che legittima la declaratoria: fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse e fissazione di udienza apposita; regolare comunicazione dell’avviso recante l’avvertenza sulle conseguenze; mancata dichiarazione e omessa comparizione alla prima udienza di ruolo aggiunto; nuovo avviso e nuova comunicazione; ulteriore inerzia alla seconda udienza di verifica. L’univoco comportamento processuale della ricorrente, che non ha dato riscontro ad alcuna sollecitazione ritualmente comunicata, integra la previsione dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono integralmente compensate, in ragione della definizione in rito e dell’assenza di deduzioni contrarie dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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