Revoca del porto d’armi illegittima per omessa comunicazione di avvio (TAR Lombardia n. 1033 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi, pur espressione di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, deve fondarsi su un giudizio prognostico di inaffidabilità agganciato a concreti elementi di fatto e non su mere congetture. L’Amministrazione ha l’obbligo di conoscere nella loro interezza i fatti su cui il giudizio si fonda e non può prescindere dal contributo partecipativo del destinatario del provvedimento, soprattutto in situazioni poco chiare e meritevoli di approfondimento istruttorio. L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 è illegittima quando non sussistono ragioni d’urgenza, non essendo sufficiente il richiamo a una generica conflittualità familiare se le armi sono già state ritirate in via cautelare. La sanatoria di cui all’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990 non opera quando l’Amministrazione non dimostra che il contenuto del provvedimento discrezionale non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
Con provvedimento del 3.5.2024 il Questore di Bergamo ha revocato al ricorrente la licenza di porto d’armi ad uso caccia. Il provvedimento muove da una segnalazione della Compagnia dei Carabinieri di Zogno, che il 1.5.2024 aveva riferito di un intervento effettuato il 29.4.2024 per una lite in famiglia richiesta dalla coniuge, nell’ambito delle fasi di separazione della coppia.
Nell’occasione era stato disposto il ritiro cautelare delle armi detenute presso l’abitazione e il ricorrente le aveva cedute a persona diversa dai familiari conviventi. Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR Lombardia senza proporre domanda cautelare, lamentando l’errore sui presupposti di fatto e la violazione delle garanzie partecipative per la mancata comunicazione di avvio del procedimento. L’Amministrazione si è costituita depositando una relazione illustrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi in materia di autorizzazioni di polizia al porto d’armi. L’art. 11 del r.d. n. 773/1931 dispone che le autorizzazioni in materia di armi devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare le condizioni alle quali sono subordinate e possono esserlo quando sopravvengono circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego.
La licenza può dunque essere negata o revocata quando, per circostanze legate alla condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto, valorizzando anche vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale. L’Autorità gode di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sul pericolo di abuso delle armi, ma tale giudizio deve avere agganci concreti con la realtà e non può fondarsi su mere congetture, richiedendo una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso.
Tale discrezionalità non è illimitata: è circoscritta dalla necessità che le valutazioni siano conformi a criteri di adeguatezza istruttoria, veridicità fattuale, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e partecipazione procedimentale. L’Amministrazione ha anzitutto l’obbligo di conoscere nella loro interezza i fatti su cui gli interessi si fondano, e l’accertamento dei fatti non può ritenersi completo senza il contributo del destinatario del provvedimento, soprattutto in situazioni poco chiare come quella in esame, che registra contrasti tra coniugi in fase di pre-separazione legale.
Nel caso concreto il provvedimento è stato adottato in difetto della previa comunicazione di avvio prescritta dall’art. 7 della legge n. 241/1990, omissione motivata con l’urgenza di provvedere a causa delle tensioni familiari. Il Collegio esclude però che dagli atti emergano ragioni d’urgenza: al momento dell’adozione dell’atto le armi erano già state ritirate in via cautelare e cedute. L’omissione ha inciso sulle garanzie partecipative, sottraendo al materiale valutabile gli elementi dimostrativi dell’assenza di grave conflittualità.
Non è invocabile la sanatoria dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo: grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, onere tanto più intenso per gli atti discrezionali. La documentazione conferma la natura episodica e non violenta della lite, risoltasi con l’allontanamento spontaneo e poi con una richiesta congiunta di separazione consensuale; la nota dei Carabinieri esclude precedenti interventi e attesta l’ottima condotta morale e civile dell’interessato. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.