Il diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza può fondarsi su una relazione riservata degli organi di informazione (TAR Lazio n. 12591 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti e i fatti accertati. Il richiamo alla relazione riservata degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato costituisce una valida motivazione per relationem, attesa la natura delle informazioni e l’esigenza di tutela della riservatezza connessa ad investigazioni particolarmente penetranti. In presenza di una situazione di dubbio circa l’affidabilità del richiedente, il diniego risulta giustificato da una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, non essendo richiesto un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale dell’11 gennaio 2024 con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno aveva motivato il diniego rilevando che l’attività informativa esperita non consentiva di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica.

Avverso il provvedimento il ricorrente ha dedotto vizi di violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione, nonché violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, assumendo che gli elementi addebitati non integrerebbero motivi di sicurezza della Repubblica.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disposto l’ostensione della documentazione riservata sottesa al diniego e, all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto il ricorso infondato. Gli elementi emersi dall’informativa – sentimenti antioccidentali e anticristiani, intenzione di compiere un viaggio in madrepatria per attività addestrative e adesione ad una visione rigorista e fondamentalista della religione – sono stati considerati ostativi alla concessione dello status civitatis.

La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento per cui, nei casi di diniego fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, il provvedimento deve ritenersi adeguatamente motivato quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione. Il richiamo alla relazione dei servizi segreti costituisce motivazione per relationem: data la delicatezza delle informazioni, una più ampia disclosure potrebbe costituire un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti.

Quanto all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la Corte ha escluso la violazione, atteso che la ratio della norma presuppone che l’interessato sia posto in condizione di conoscere dettagliatamente gli elementi del futuro provvedimento negativo, evenienza non ipotizzabile quando il diniego è supportato da dati riservati sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998. Il diritto di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio con le cautele previste per i documenti classificati, ai sensi dell’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007.

Il Collegio ha infine disatteso la censura di contraddittorietà con l’avvenuto rilascio della carta di soggiorno, rilevando la non paragonabilità delle due situazioni: il cittadino straniero lungosoggiornante può essere espulso, mentre il cittadino italiano non è passibile di espulsione e la sua condotta all’estero comporta ripercussioni per lo Stato. L’acquisto della cittadinanza potrebbe pertanto costituire presupposto per più incisive attività potenzialmente pericolose, con rischio di ripercussioni anche nei rapporti internazionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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