Diniego di condono plurimotivato: basta un motivo legittimo (TAR Emilia-Romagna n. 6 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione in sanatoria fondato su più ragioni autonome e indipendenti è un atto plurimotivato. Il suo annullamento giurisdizionale richiede che ciascun motivo posto a fondamento del rigetto sia censurato dal soggetto sfavorevolmente inciso e che tutte le doglianze siano ritenute fondate. È sufficiente che anche uno solo dei motivi superi il vaglio di legittimità perché il provvedimento negativo non possa essere annullato, con conseguente inutilità della verifica sulle altre ragioni. Il parere negativo della Soprintendenza, ove non annullato e confermato in sede giurisdizionale, è di per sé solo idoneo a sostenere il diniego. L’infondatezza delle censure avverso l’atto presupposto si estende agli atti conseguenziali, quali l’ordine di demolizione e la revoca della licenza.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un chiosco-bar con accessori, realizzato senza titolo in area sottoposta a vincolo paesaggistico perché ricadente nella fascia di 300 metri dalla battigia. Aveva presentato domanda di concessione in sanatoria ex art. 31 legge n. 47/1985, ma il Comune l’aveva negata con provvedimento del 26.11.2020, seguito dall’ordinanza di demolizione delle opere abusive del 18.12.2020 e dalla revoca della licenza di somministrazione del 19.01.2021.

Il diniego si fondava su quattro ragioni autonome: il parere contrario della Soprintendenza, l’incompatibilità paesaggistica delle opere, la dolosa incompletezza della domanda e l’omesso accatastamento nei termini. La società ha impugnato i tre provvedimenti davanti al TAR, deducendo in via derivata i motivi già proposti contro il parere della Soprintendenza e, in via diretta, la completezza della domanda di condono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il diniego come atto plurimotivato, poiché ciascuna delle ragioni esposte è in grado di sostenere autonomamente la determinazione negativa dell’Amministrazione. Da questa premessa il Tribunale ha tratto la conseguenza processuale: l’annullamento è possibile solo se ogni singolo motivo sia censurato e tutte le doglianze siano accolte.

La Corte ha richiamato la pacifica giurisprudenza sul punto, citando TAR Campania – Napoli, Sez. III, sentenza n. 738/2023 e TAR Lazio – Roma, Sez. III ter, sentenza n. 2206/2023. È sufficiente che anche un solo motivo alla base del diniego superi il vaglio di legittimità perché il provvedimento non possa essere annullato, rendendo inutile l’esame delle altre ragioni.

Applicando il principio, il Tribunale ha rilevato che il parere negativo della Soprintendenza, impugnato con separato ricorso n. 633/2019, era stato respinto in primo grado con la sentenza n. 512/2020 dello stesso TAR e confermato dal Giudice d’appello con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3824/2022. Il parere contrario al condono non poteva dunque più essere messo in discussione.

Ne è derivata la conclusione che il diniego di sanatoria è legittimo: quand’anche gli altri motivi fossero illegittimi, il parere negativo della Soprintendenza è di per sé solo sufficiente a giustificare il provvedimento sfavorevole del Comune.

Quanto all’ordine di demolizione e alla revoca della licenza, gli stessi sono atti strettamente consequenziali al diniego di condono, come riconosciuto dalla stessa ricorrente. L’infondatezza del ricorso rispetto all’atto presupposto si estende così agli atti conseguenti. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda giudiziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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