Diniego di copertura conforme al contratto e domande nuove inammissibili in replica (Arbitro Assicurativo n. 736 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di copertura opposto dall’impresa è conforme al contratto quando la garanzia invocata dal contraente non figura tra quelle espressamente acquistate nel frontespizio della polizza e la documentazione precontrattuale conferma la corrispondenza tra le garanzie selezionate e il contenuto del contratto emesso. L’affidamento soggettivo del contraente circa l’ampiezza della copertura non è idoneo, da solo, a estendere l’oggetto del rischio assicurato. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, le memorie di replica e controreplica non possono introdurre domande nuove o nuove eccezioni: è pertanto inammissibile la pretesa, formulata per la prima volta in replica, di accertare la responsabilità dell’impresa per modalità di collocamento e inadeguatezza della copertura, quando tali censure erano state proposte in ricorso esclusivamente nei confronti dell’intermediario. La richiesta di rimborso delle spese legali e amministrative, priva di indicazione dell’ammontare, della causale e di documentazione, è inammissibile per difetto di determinatezza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto n. 215/2024 e, in ogni caso, infondata per difetto di prova.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, nel maggio 2025 aveva risarcito personalmente i danni causati a un vicino da un’infiltrazione d’acqua. Per evitare il ripetersi di simili situazioni, il 17 giugno 2025 stipulava una polizza casa multirischi, rappresentando all’intermediario l’esigenza di una copertura per la responsabilità civile verso terzi da spargimento d’acqua.

Il 1° settembre 2025 si verificava una nuova infiltrazione. Denunciato il sinistro, l’impresa negava la copertura rilevando l’assenza della garanzia di RC del proprietario del fabbricato. Il ricorrente chiedeva la condanna dell’impresa al pagamento di euro 2.105,00, oltre spese, e dell’intermediario per aver collocato una polizza inadeguata.

La motivazione del Collegio

Con provvedimento del 20 febbraio 2026 la Presidente aveva dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell’intermediario per mancata presentazione del previo reclamo. Residuava quindi l’esame delle sole domande verso l’impresa.

Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di rimborso delle spese legali e amministrative: il ricorrente non ne ha indicato ammontare, causale o criteri di quantificazione, né ha allegato documentazione del sostenimento. La domanda è così inammissibile per difetto di determinatezza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto n. 215/2024 e comunque infondata per difetto di prova.

Quanto alle richieste avanzate nella memoria di replica — valutazione secondo equità e trasparenza, accertamento della responsabilità dell’impresa per la mancata copertura rispetto alle ragionevoli aspettative di tutela — il Collegio ha richiamato l’art. 10, comma 2, del Decreto. La norma consente alle parti di precisare o sviluppare le domande già formulate, ma non di introdurre nuove pretese o ampliare il thema decidendum, come già affermato dalla Decisione AAS n. 522/2026. Nel caso concreto le censure sul collocamento e sugli obblighi di consulenza erano state proposte in ricorso solo contro l’intermediario. Prospettate per la prima volta contro l’impresa in replica, esse integrano una domanda nuova e sono inammissibili.

Nel merito del diniego, il Collegio ha rilevato che non è controverso che la polizza non comprendesse la garanzia RC del proprietario del fabbricato, unica astrattamente applicabile al sinistro. Il frontespizio individua espressamente le garanzie acquistate, tra cui non figura quella invocata; analoga indicazione emerge dal questionario sulle richieste ed esigenze del contraente e dalla restante documentazione precontrattuale. Non risultava acquistata nemmeno la garanzia facoltativa “Ricerca Guasto”.

Le deduzioni del ricorrente, pur evidenziando un diverso affidamento sull’estensione della copertura, non trovano riscontro nella documentazione in atti, dalla quale non emergono elementi che il contenuto della polizza non corrispondesse alle garanzie effettivamente selezionate. Il diniego è dunque conforme al contratto e il ricorso, per la parte residua, non è stato accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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