Estinzione del giudizio contabile per mancata notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 74 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente, rimasta non costituita, determina la mancata instaurazione del contraddittorio. A tale ipotesi si applica, per analogia, la disciplina dell’art. 155, comma 10, c.g.c., con conseguente estinzione del processo e cancellazione della causa dal ruolo. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio, con sentenza, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c. La declaratoria di estinzione preclude la pronuncia sulle spese quando la parte resistente, non chiamata in giudizio, non si sia costituita.

Il Fatto

Un Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri in congedo, titolare di pensione normale ordinaria, ricorreva alla Corte dei conti per ottenere la rideterminazione dell’indennità pensionabile di polizia, con attribuzione in misura mensile anziché annuale, e la conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento. Il ricorso era diretto avverso il decreto con cui l’Amministrazione aveva determinato il trattamento.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, non risultava notificato all’Amministrazione resistente. Con successiva nota il ricorrente comunicava di rinunciare alla prosecuzione del giudizio per motivi di salute. All’udienza pubblica nessuna delle parti era presente.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta una questione di natura essenzialmente processuale: quali conseguenze derivino dalla mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza, quando la parte resistente non si costituisca. La risposta viene costruita muovendo dall’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., che impone al ricorrente di depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno precedente l’udienza.

La Corte rileva che la mancata costituzione della parte resistente e l’omesso deposito della prova della notificazione determinano la mancata instaurazione del contraddittorio. Il Collegio richiama sul punto il precedente della Sez. Lazio n. 570/2021, che ha già ricondotto questa ipotesi al medesimo esito processuale.

Da tale premessa deriva, per analogia, l’applicazione dell’art. 111, comma 4, c.g.c., secondo cui l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza. Il rinvio contenuto nell’art. 155, comma 10, c.g.c. conferma la conclusione: se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 111.

Il giudice contabile sottolinea l’identità di ratio tra le due fattispecie. Sia la mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione, sia l’omesso assolvimento dell’onere di notificazione sono accomunati dal fatto che la parte convenuta non viene chiamata in giudizio. Il processo resta perciò privo del suo elemento essenziale, con la conseguenza che va dichiarata l’estinzione con cancellazione della causa dal ruolo.

In conclusione, la Corte dichiara l’estinzione del processo ex artt. 155, comma 10, e 111 c.g.c., senza luogo a pronuncia sulle spese, poiché la parte resistente, non chiamata in giudizio, non si è costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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