Silenzio assenso escluso per permesso di costruire in zona vincolata (TAR Campania n. 1757 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico la disciplina del silenzio assenso non opera sulla domanda di permesso di costruire, poiché l’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 esclude l’istituto per gli immobili vincolati e impone la conclusione del procedimento con provvedimento espresso. Il rilascio della presupposta autorizzazione paesaggistica non muta l’esito, perché la sola esistenza del vincolo esclude in radice l’operatività dell’istituto. Sussiste invece, e non viene meno, l’obbligo del Comune di concludere il procedimento con un atto dispositivo finale: gli atti endoprocedimentali, soprassessori o interlocutori non interrompono l’inerzia e non precludono la formazione del silenzio-inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo in zona B del vigente PRG, aveva presentato al Comune una domanda di permesso di costruire per l’abbattimento e la ricostruzione di un fabbricato a destinazione commerciale con soprastante unità abitativa. In corso di procedimento era stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.Lgs. n. 42/2004.
Non essendo intervenuto alcun titolo edilizio, il ricorrente diffidava il Comune a concludere il procedimento o a rilasciare l’attestazione di avvenuto silenzio assenso. L’amministrazione non replicava alla diffida. Il ricorrente ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso nella parte relativa all’attestazione di silenzio assenso, trattandosi di intervento in zona vincolata. Il ricorso è stato poi deciso nel merito con pronuncia in parte di inammissibilità e in parte di accoglimento.
Il Tribunale ha anzitutto escluso l’applicazione della nuova formulazione dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, come modificato dalla L. n. 182/2025, che riconosce la formazione del silenzio assenso quando siano già acquisiti gli atti di assenso dell’autorità preposta alla cura del vincolo. La diffida è stata trasmessa prima dell’entrata in vigore della modifica e la norma non è processuale ma procedurale: essa opera nel procedimento e non nel giudizio.
Nel merito, il Collegio ha confermato l’orientamento della Sezione: la disciplina del silenzio assenso non si applica alle domande di permesso di costruire relative a immobili vincolati. Non rileva che l’autorizzazione paesaggistica sia già stata rilasciata, poiché in materia ambientale e paesaggistica si procede per provvedimenti espliciti e non per silenzio assenso. Il Tribunale richiama in proposito il Cons. Stato, Sez. II, n. 10459 del 2024 e il Cons. Stato, Sez. IV, n. 4933 del 2023, oltre a un arresto della Sezione del 2025.
Discende da ciò l’inconfigurabilità, per tali zone, di attestazioni di avvenuto perfezionamento silenzioso del titolo edilizio: manca la condizione oggettiva per l’esperibilità dell’azione di accertamento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. per la parte della diffida relativa al silenzio assenso.
È invece accolta la domanda, contenuta nella medesima diffida, volta a ottenere un provvedimento espresso sull’istanza di permesso di costruire. L’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 impone al Comune di esitare l’istanza con un atto conclusivo. Non vale a far venire meno l’obbligo la nota con cui il Comune ha comunicato il rinvenimento di una relazione istruttoria, perché si tratta di atto endoprocedimentale e soprassessorio, come tale non conclusivo del procedimento. Né rileva il preavviso di rigetto, atto parimenti infraprocedimentale che non soddisfa l’interesse a una risposta esplicita. Il Tribunale dichiara pertanto l’illegittimità dell’inerzia e ordina al Comune di provvedere entro sessanta giorni, nominando in caso di persistente inadempienza il Commissario ad acta.
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Nota della Redazione
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