Compensazione spese nel processo tributario e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 21547 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, non preclude di per sé la valutazione dei presupposti della compensazione delle spese, sempre che la relativa statuizione sia l’esito di un esame complessivo della lite: ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dall’art. 46, comma 3. Nel rito tributario la compensazione, ex art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 156/2015, è ammessa solo esplicitando in motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, non illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in legittimità. Il reclamo-mediazione si innesta nel processo e non costituisce fase preprocessuale, poiché il suo vizio determina l’improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnativa di una cartella di pagamento, emessa per conto della Regione Abruzzo, relativa al bollo auto per l’anno 2003. La Commissione tributaria provinciale dichiarava cessata la materia del contendere con condanna alle spese del ricorrente.
La Commissione tributaria di secondo grado dell’Abruzzo accoglieva parzialmente l’appello del ricorrente, dichiarandolo inammissibile e compensando integralmente le spese del doppio grado. Riteneva prudenziale la condotta del ricorrente, ma negava il rimborso delle spese della fase che qualificava come preprocessuale. Il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del controricorso, per asserita mancanza di firma digitale valida, e di invalidità della firma sulla procura. L’eccezione è infondata: dal fascicolo d’ufficio non risultano tali diciture di invalidità e il documento reca il sigillo del documento firmato digitalmente.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione in forma di documento informatico privo di firma digitale è affetto da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, ove la paternità dell’atto sia desumibile da elementi qualificanti, come la notificazione dalla casella p.e.c. censita nel REGINDE e il successivo deposito della copia analogica con attestazione di conformità (Cass., Sez. U., n. 6477/2024). Il principio vale anche per il controricorso, trattandosi di atto introduttivo del giudizio di legittimità.
Nel merito, la Corte ricorda che la cessazione della materia del contendere non preclude la valutazione sulle spese, purché la statuizione derivi da un esame complessivo della lite, ipotesi distinta dalla compensazione automatica ex art. 46, comma 3 (Cass. n. 3950/2017; Cass. n. 19947/2010; Corte cost. n. 274/2005). Alla cessazione non si correla necessariamente la condanna secondo la soccombenza virtuale, quando l’annullamento non consegua a manifesta illegittimità dell’atto sin dalla sua emanazione (Cass. n. 8834/2024; Cass. n. 7273/2016; Cass. n. 22231/2011).
La compensazione, ex art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992, richiede l’esplicitazione in motivazione di gravi ed eccezionali ragioni, non illogiche né erronee, pena un vizio di violazione di legge (Cass. n. 9878/2025; Cass. n. 9312/2024). Nel caso concreto la statuizione impugnata è contraddittoria e illogica: riconosce l’interesse ad agire del ricorrente, ma compensa le spese qualificando erroneamente l’attività di mediazione/reclamo come fase preprocessuale. In realtà il reclamo si innesta nel processo, tanto che il suo vizio determina l’improcedibilità del ricorso.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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