Nessuna rivalsa del datore per il massimale contributivo applicato in colpevole ritardo (TAR Lombardia n. 3891 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore. Il diritto di rivalsa per tale quota sussiste solo nel caso fisiologico del pagamento tempestivo, alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 218/1952. Quando invece il versamento sia omesso o tardivo, il datore risponde dell’intero senza poter recuperare la quota del lavoratore, salvo che il ritardo derivi da causa oggettiva a lui non imputabile. Non integrano tale causa le mere incertezze interpretative né l’omessa istruttoria sull’anzianità contributiva pregressa. Il datore pubblico che abbia applicato il massimale contributivo per oltre un decennio senza i controlli imposti dalla circolare INPS n. 177/1996 non può riversare sul dipendente le somme arretrate.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di Arera, ha impugnato la nota del 19 novembre 2024 con cui l’Autorità ha comunicato la regolarizzazione della sua posizione previdenziale, per errata applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, quantificando a suo debito euro 97.165,28 per gli anni 2022 e precedenti. Una quota di euro 41.781,07 è stata recuperata con il conguaglio fiscale di dicembre 2024; la restante parte avrebbe dovuto essere restituita entro il 31 dicembre 2025.
Il ricorrente ha dedotto che l’errore era imputabile solo all’Autorità, che avrebbe dovuto acquisire d’ufficio le informazioni necessarie. Ha domandato l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento negativo del diritto di rivalsa e la condanna alla restituzione delle somme trattenute. Arera ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità della domanda, imputando al dipendente l’omessa comunicazione della propria posizione sul servizio militare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari di Arera. La controversia attiene al rapporto di lavoro pubblicistico e rientra nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., ove rilevano posizioni di diritto soggettivo afferenti al rapporto contributivo e all’obbligo ex art. 2115 cod. civ., con applicazione del termine di prescrizione e non di quello di decadenza.
Sul merito, il Tribunale ricostruisce il riparto dell’obbligo contributivo. L’art. 2115, comma 2, cod. civ. e l’art. 19 della legge n. 218/1952 pongono in capo al datore la responsabilità del versamento anche per la quota del lavoratore, con diritto di trattenuta sulla retribuzione alla scadenza del periodo di paga. L’art. 23 della medesima legge esclude invece la rivalsa quando il versamento sia omesso o tardivo. Richiamando la Cass. civ., sez. lav., n. 6448 del 2009 e la Cass. civ., sez. lav., n. 18232 del 2015, il Collegio ribadisce che il datore è esonerato solo se il ritardo dipende da causa oggettiva a lui non imputabile, non essendo equiparabili le mere incertezze interpretative. Nel pubblico impiego la ritenuta è consentita solo nel caso fisiologico del pagamento tempestivo, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 3629 del 2016.
Applicando tali principi, il Tribunale rileva che la circolare INPS n. 177/1996 subordina l’applicazione del massimale a due condizioni concorrenti: la dichiarazione negativa del dipendente e l’assenza di diverse risultanze. Nel caso di specie risulta integrata solo la prima, avendo l’Autorità acquisito il modello con cui il ricorrente dichiarava la prima iscrizione dal 1° gennaio 1996. Arera non ha però svolto ulteriori controlli né ha acquisito d’ufficio, ex art. 18 della legge n. 241/1990, i documenti attestanti la posizione del dipendente in ordine al servizio militare, reperibili nel fascicolo personale.
Quanto alla pretesa omissione del dipendente nel riscontrare la modulistica del 2012, la documentazione prodotta non prova la ricezione del modulo né l’omissione dolosa. La domanda di accredito figurativo presentata all’INPS nel 2018 attiene peraltro al distinto rapporto tra lavoratore e Istituto. Arera ha proceduto alla regolarizzazione solo nel 2024, dopo oltre un decennio di dubbio interpretativo: un colpevole ritardo che non integra il caso fortuito o la forza maggiore e che non può essere riversato sul ricorrente.
Il primo motivo è quindi assorbito e fondato. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e condanna di Arera alla restituzione delle somme trattenute o versate, maggiorate degli interessi legali ex art. 1282 cod. civ., oltre refusione delle spese e compensazione con l’INPS.
Nota della Redazione
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