Carta docente ai supplenti: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2767 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente supplente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati, costituendo una obbligazione pecuniaria dell’Amministrazione, può essere portato a esecuzione davanti al giudice amministrativo mediante il ricorso per ottemperanza. L’accoglimento del ricorso postula l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione, la quale deve allegare e documentare l’integrale esecuzione del provvedimento, mentre l’eventuale costituzione in giudizio di mera forma non è idonea a contrastare la pretesa del creditore. Il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione del ricorso decorre dalla notifica della sentenza da eseguire, a valere quale titolo esecutivo.
Il Fatto
Un docente, docente di ruolo nelle more del giudizio, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Como, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettergliela a disposizione. Il Ministero, rimasto inerte, non aveva eseguito il giudicato, sebbene la sentenza gli fosse stata notificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato la procedibilità del ricorso, affermando che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al Ministero in data utile e che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 era decorso, rendendo l’azione esperibile.
Riguardo al merito, il TAR ha rilevato come la pretesa creditoria fosse “sorretta da idonea documentazione” e non contrastata dall’Amministrazione, che, costituitasi con atto di mera forma, non aveva allegato né documentato l’avvenuta esecuzione della sentenza. Tale circostanza ha condotto all’accoglimento del ricorso e alla dichiarazione di inottemperanza del Ministero.
Conseguentemente, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 90 giorni, detratte le eventuali somme già corrisposte. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, il quale, solo su istanza della parte creditrice, avrebbe provveduto entro i successivi 60 giorni. L’attività commissariale, rientrando nei compiti istituzionali del dirigente pubblico, non comporta il riconoscimento di alcun compenso.
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Nota della Redazione
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