Conversione del permesso per protezione speciale ammessa dalla norma transitoria (TAR Toscana n. 1224 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione transitoria di cui all’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, mantiene ferma la facoltà di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro dei titoli già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998 e in corso di validità alla data di entrata in vigore della novella. L’abrogazione della conversione dei permessi per protezione speciale ex art. 32, comma 3, D. Lgs. n. 25/2008 non opera, dunque, per i titoli ancora validi, che restano convertibili ricorrendo i requisiti di legge. La relativa istanza non può essere dichiarata inammissibile sul solo presupposto dell’intervenuta abrogazione. Il rigetto fondato su tale presupposto è illegittimo e va annullato, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare la domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino pakistano, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura di Firenze, con scadenza al 1° ottobre 2023. Il 23 maggio 2023 presentava istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro.
Con provvedimento del 22 gennaio 2024 la Questura respingeva l’istanza, qualificandola inammissibile in ragione dell’avvenuta abrogazione, ad opera del D.L. n. 20/2023 convertito in legge n. 50/2023, della possibilità di conversione dei permessi per protezione speciale. Il cittadino straniero impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, invocando la disciplina transitoria. Nelle more, la domanda cautelare era accolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sulla questione centrale: se l’abrogazione della conversione operi anche per i titoli rilasciati prima della riforma e ancora validi. La risposta è negativa, perché l’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023 reca una disposizione transitoria espressa.
La norma prevede che i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998, in corso di validità, siano rinnovati per una sola volta e con durata annuale dalla scadenza. Lo stesso comma aggiunge che resta ferma la facoltà di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.
Il Tribunale verifica il presupposto temporale: il permesso del ricorrente era in corso di validità al momento dell’entrata in vigore dell’art. 7. Ne deriva l’applicabilità della disciplina transitoria e, quindi, la convertibilità del titolo.
Il provvedimento impugnato si fonda su un presupposto errato, cioè l’assoluta inammissibilità dell’istanza per effetto dell’abrogazione. Il rigetto è pertanto illegittimo e va annullato, con obbligo per la Questura di riesaminare la domanda conformandosi alle statuizioni della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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