Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 2665 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato. In difetto di adempimento, assegna un termine per provvedere e nomina sin d’ora il commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento delle penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., va accolta secondo il criterio della non manifesta iniquità, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fino all’adempimento anche tardivo, entro il limite massimo del 10% dell’importo dovuto in linea capitale, onde evitare una sproporzionata locupletazione del privato.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 494/2022, pubblicata il 01.02.2022, notificata l’08.03.2022 e passata in giudicato. Con quella decisione il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del lavoratore a vedersi valutare per intero il servizio svolto con contratti a termine ai fini dell’inquadramento retributivo, condannando il Ministero al pagamento di differenze retributive.
Dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, la parte ha chiesto l’ordine di piena esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel caso concreto la sentenza posta in esecuzione è stata notificata, è passata in giudicato ed è stata azionata con ricorso ritualmente notificato e depositato. Risulta altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata né provata l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato e le assegna il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In difetto, nomina sin d’ora commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che provvederà nei successivi 60 giorni su specifica istanza della ricorrente.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma per l’ulteriore violazione del giudicato, ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., essa è accolta nei limiti e termini fissati. Il Collegio assume come dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021, che configura un esercizio concorrente del potere.
Il limite massimo è individuato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in linea capitale. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che esige una somministrazione quantitativamente funzionale a stimolare l’amministrazione senza spostare l’interesse del ricorrente verso la sovracompensazione economica, rendendo necessaria la fissazione del tetto e la valutazione della non manifesta iniquità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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