Diniego di lottizzazione legittimo se difforme dai criteri di priorità comunali (Cons. Stato n. 4688 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. presuppone non già la proposizione della domanda risarcitoria, ma la sola proponibilità della stessa, da verificare alla stregua del termine di decadenza dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.. Una volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità dell’atto impugnato, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento. Nel merito, il piano urbanistico attuativo di iniziativa privata non è oggetto di approvazione dovuta: la discrezionalità dell’Amministrazione investe anche l’opportunità di dare attuazione, in un certo momento e a determinate condizioni, alle previsioni dello strumento generale. È pertanto inammissibile il ricorso che non impugni la delibera recante i criteri di priorità posti a fondamento del diniego.

Il Fatto

La società proponeva al Comune un piano di lottizzazione relativo a un’area di proprietà in località turistica. Il Comune comunicava un preavviso di rigetto, rilevando da un lato la non conformità dell’intervento ai criteri di priorità fissati dalla Giunta in attesa dell’approvazione del P.A.T., dall’altro la carenza documentale idonea a impedire la stessa individuazione dell’oggetto dell’istanza. Presentate le osservazioni, l’Amministrazione rigettava la domanda con provvedimento che richiamava la relazione sfavorevole dell’Ufficio urbanistica e riteneva i motivi ostativi non superati.

Il TAR dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse, respingeva la domanda risarcitoria e compensava le spese. La società appellava, censurando tra l’altro il distacco dal principio dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2022 in materia di interesse all’accertamento a fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene manifestamente fondato il primo motivo. Il giudice di primo grado non è vincolato ai principi di diritto dell’Adunanza plenaria, ma è tenuto dall’art. 88 cod. proc. amm. a esporre i motivi delle sue decisioni: nella specie si è limitato a richiamare genericamente l’autonomia dell’azione risarcitoria, criticando in modo apodittico l’esegesi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. offerta dalla sentenza n. 8 del 2022.

Secondo tale pronuncia, richiedere che la domanda risarcitoria sia già proposta costituisce un’evidente aporia, perché l’accertamento di legittimità è antecedente logico-giuridico dell’azione di risarcimento devoluta alla giurisdizione amministrativa. Rileva la sola proponibilità dell’azione, consentita entro il termine dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.; se la domanda è già proposta, l’accertamento mero è assorbito. La disposizione opera proprio quando manchi una rituale domanda risarcitoria, che la parte potrebbe proporre in autonomo giudizio dopo l’accertamento dell’illegittimità.

Superato tale profilo, il Collegio condivide però il rilievo di inammissibilità. La società non ha svolto alcuna censura avverso la presupposta delibera che fissava i criteri di priorità, richiamata per relationem nel diniego: tale indirizzo integra la motivazione principale ed essenziale del provvedimento. Il secondo mezzo è respinto.

Quanto alla disciplina regionale, l’appellante stessa non disconosce l’esistenza di un potere discrezionale in capo al Comune, che non si limita al riscontro di conformità ma valuta la funzionalità del piano al contemperamento degli interessi sul territorio. Tra strumento generale e attuativo sussiste un rapporto di necessaria compatibilità, non di formale coincidenza, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 5527 del 2016. La richiesta di concentrare gli interventi su infrastrutture e servizi è stata ignorata dalla società.

È meramente formalistica la censura sulla documentazione: in risposta al preavviso l’istante può produrre quanto ritiene necessario, e il Comune ha contestato non una semplice carenza, ma l’assenza dei contenuti minimi della proposta. Infine, la comunicazione di avvio non è necessaria nei procedimenti a istanza di parte, e il procedimento si è comunque svolto con piena partecipazione. L’appello è respinto, con conferma della sentenza a diversi fini motivazionali e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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