Accesso agli atti del concorso: graduatoria idonei e decadenza dall’impugnazione del diniego (TAR Puglia n. 1307 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concorso bandito successivamente all’entrata in vigore dell’art. 47, comma 11, del d.l. n. 36/2022, convertito dalla legge n. 79/2022, non prevede la formazione della graduatoria degli idonei, perché la disposizione che ne impone l’integrazione non si applica ai concorsi successivi. La relativa istanza di accesso è pertanto infondata, non essendo ostensibili atti che l’Amministrazione non è tenuta a formare né detiene. Il diniego, anche parziale, deve essere impugnato nel termine di trenta giorni a pena di decadenza: la mancata proposizione dei motivi aggiunti rende definitivo il provvedimento e inammissibile il gravame costruito su una situazione di inerzia non sussistente.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento dei docenti nella classe di concorso di sostegno, indetto con decreto dipartimentale del dicembre 2023, nella Regione Puglia, in qualità di titolare della riserva dei triennalisti. Ha conseguito un punteggio complessivo che non le ha consentito di rientrare tra i vincitori.

Dopo la pubblicazione della graduatoria dei vincitori, ha presentato all’Ufficio Scolastico Regionale due istanze di accesso: la prima del 23 dicembre 2024, la seconda del 21 gennaio 2025. Chiedeva copia del verbale di valutazione dei propri titoli e del punteggio complessivo, la propria posizione nella graduatoria degli idonei, la graduatoria completa degli idonei e l’individuazione dei candidati risultati vincitori per effetto di riserva e non per merito. L’Amministrazione ha riscontrato le istanze negando l’ostensione della graduatoria degli idonei e rinviando a un avviso con cui escludeva la sussistenza di elenchi di idonei. La ricorrente ha impugnato la prima nota di riscontro e il preteso silenzio sulla seconda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la formazione di un silenzio diniego sulla seconda istanza: il ricorso è stato proposto prima della scadenza del termine e nelle more l’Amministrazione ha provveduto con nota del 10 febbraio 2025. La domanda di annullamento del diniego per silentium è quindi inammissibile per carenza di interesse. Il parziale diniego espresso non è stato gravato con motivi aggiunti.

Richiamando l’art. 116 cod. proc. amm., il Tribunale ricorda che il termine di trenta giorni per impugnare le determinazioni sull’istanza di accesso è a pena di decadenza. Non è ammessa la reiterazione dell’istanza, salvo fatti nuovi o una diversa prospettazione della posizione legittimante, né il gravame contro una inerzia in realtà insussistente. Sul punto la sentenza richiama TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 2100 del 2017.

Sulla prima istanza, il diniego relativo al punteggio personale è stato superato dalla trasmissione del verbale e del punteggio, con conseguente cessazione della materia del contendere. Quanto alla graduatoria degli idonei, il Tribunale ne rileva l’infondatezza applicando l’art. 47, comma 11, del d.l. n. 36/2022, che integra le graduatorie con gli idonei ma esclude tale disciplina per i concorsi banditi dopo l’entrata in vigore della disposizione. Poiché il concorso è pacificamente successivo, l’Amministrazione ha correttamente applicato la normativa vigente, non stilando una graduatoria inostensibile perché non formata.

Infine, i dati sui riservisti sono stati richiesti per la prima volta con la seconda istanza e le censure sul punto sono inconferenti in difetto di impugnazione. Ad abundantiam, la graduatoria dei vincitori indica già per ciascun candidato i titoli di riserva e di preferenza e l’incidenza della riserva sulla collocazione, informazioni idonee a consentire la valutazione della propria posizione anche a fini difensivi. Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con compensazione delle spese per l’esistenza di giurisprudenza contrastante sull’obbligo di compilazione della graduatoria degli idonei.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *