Informativa antimafia e rinvio a giudizio del socio per concorso esterno (TAR Calabria n. 319 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia non richiede l’accertamento di una responsabilità penale né la certezza probatoria propria del processo penale. La prognosi di permeabilità mafiosa si fonda sul criterio del più probabile che non e può basarsi sul rinvio a giudizio del socio per concorso esterno in associazione mafiosa, reato per sua natura espressivo di un condizionamento mafioso in capo alla società. L’amministrazione non è tenuta ad applicare le misure di prevenzione collaborative ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 quando il rapporto con l’organizzazione criminale presenti carattere di abitualità e stabilità. La revoca del sequestro preventivo delle quote sociali non elide la probabilità di infiltrazione, né rileva la ridotta incidenza del settore delle commesse pubbliche sull’attività d’impresa.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle commesse pubbliche è stata destinataria di un’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Cosenza e della conseguente determinazione della Camera di Commercio, che ha disposto la cessazione d’ufficio delle attività regolamentate. A fondamento dei provvedimenti vi è il coinvolgimento del socio nell’operazione antimafia, all’esito della quale è stato disposto a suo carico il rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa.
La società ha impugnato gli atti deducendo vizi procedimentali e sostanziali: l’omessa valutazione delle misure di prevenzione collaborative ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 e il difetto di istruttoria e motivazione, per essersi la Prefettura basata solo sul rinvio a giudizio, senza valorizzare la revoca del sequestro preventivo delle quote, le dichiarazioni dibattimentali e la residualità dell’attività pubblica. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento camerale emanato a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato che aveva accolto l’appello cautelare dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La censura sull’omessa valutazione delle misure di prevenzione collaborative non è fondata, difettandone i presupposti applicativi. Il concetto di agevolazione occasionale presuppone la sporadicità del fattore critico; nel caso di specie la Prefettura ha valorizzato non solo il rapporto di scambio tra il socio e l’organizzazione criminale, ma anche la messa a disposizione per appalti futuri, con un rapporto connotato da abitualità e stabilità. A ciò si aggiunge che la società non ha formulato espressa istanza di applicazione di tali misure in sede procedimentale.
Quanto alle residue censure, il TAR richiama i caratteri dell’istituto, la cui ratio risiede nella salvaguardia dell’ordine pubblico economico e della libera concorrenza. Il pericolo di infiltrazione non può sostanziarsi in un sospetto, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e a elementi fattuali dotati di individualità, concretezza e attualità, secondo una struttura bifasica di diagnosi dei fatti e prognosi di permeabilità, lungi da qualsiasi automatismo presuntivo.
Il provvedimento impugnato risulta logico e razionale. Il rinvio a giudizio del socio per concorso esterno in associazione mafiosa è espressivo di un condizionamento mafioso in capo alla società. È estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria al di là del ragionevole dubbio: una simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell’istituto, che è di prevenire un grave pericolo e non di punire.
Il rischio di inquinamento mafioso va valutato secondo il criterio del più probabile che non. Risulta perciò inconferente la revoca del sequestro preventivo delle quote societarie, che non elide la probabilità di infiltrazione dipesa dal coinvolgimento, seppur collaterale, del socio. Non rileva neppure la ridotta incidenza delle commesse pubbliche, poiché il d.lgs. n. 159/2011 assegna rilievo al fenomeno rispetto all’attività d’impresa in quanto tale e non per settori.
Infine, le dichiarazioni del teste che qualificherebbero la società come vittima di estorsione non sono sufficientemente circostanziate nei tratti temporali e restano cedevoli a fronte del dato del rinvio a giudizio, fondato su una valutazione complessiva degli atti di indagine ritenuti idonei a sostenere l’accusa. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno e della Camera di Commercio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.