Ricevitore dedicato e soccorso istruttorio nella gara di dispositivi medici (TAR Puglia n. 1431 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella gara per la fornitura di dispositivi medici ad alta tecnologia, la clausola che richiede un ricevitore dedicato alla visualizzazione dei dati è soddisfatta da un comune smartphone, privo di certificazione come dispositivo medico, purché esso sia modificato e vincolato a svolgere la sola funzione di ricezione e visualizzazione, inibendo le altre funzionalità. L’aggettivo “dedicato” indica l’uso per un solo scopo e non impone la progettazione e certificazione specifica, ove la lex specialis non lo preveda espressamente. La mancata attribuzione di punteggi sulla accuratezza analitica è immune da vizi quando il dato è ricostruibile solo attraverso un percorso argomentativo complesso non evincibile dall’offerta. Il diniego del soccorso istruttorio sulla letteratura scientifica è legittimo quando la produzione postuma di una dichiarazione di equivalenza avrebbe comportato modifica dell’offerta.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla gara indetta da una società in house della Regione per l’accordo quadro multi-fornitore avente ad oggetto sistemi di monitoraggio in continuo del glucosio. Si è collocata al quarto posto della graduatoria del lotto 5, con 75,45 punti a fronte dei 76,11 della terza classificata. Ha impugnato l’aggiudicazione deducendo l’illegittimità delle valutazioni tecniche e chiedendo, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La terza classificata ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della ricorrente principale e della prima classificata per carenza dei requisiti. Nella fase cautelare l’aggiudicazione è stata sospesa. La seconda e la prima classificata hanno resistito, quest’ultima eccependo l’irricevibilità del ricorso incidentale proposto nei propri confronti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso principale, poiché quello incidentale è stato formulato in via espressamente subordinata. Richiamando la Corte di Giustizia, sentenza del 5.9.2019, C-338/2018, il Tribunale ritiene non operante il divieto di assorbimento imposto dalla giurisprudenza unionale.

Nel merito, la censura sul c.d. ricevitore dedicato è infondata. Il dispositivo offerto dalla terza classificata è un comune smartphone, non certificato come dispositivo medico e fungente da mero supporto hardware per l’applicazione software. Esso possiede però tutte le caratteristiche richieste dal Capitolato, che ha inteso premiare la disponibilità di plurime e autonome modalità di visualizzazione. Nella versione modificata il dispositivo riceve e visualizza i dati del sensore, inibendo mediante software chiuso le altre funzionalità tipiche dei cellulari.

Il Collegio precisa che, ove l’Amministrazione avesse voluto uno strumento alternativo anche sul piano tecnologico, avrebbe richiesto un dispositivo di tipo medico, progettato, testato e certificato con marcatura CE per uso sanitario. Nel linguaggio della gara pubblica per forniture sanitarie l’aggettivo “dedicato” significa solo “utilizzato per un solo scopo”.

Quanto all’accuratezza analitica e alla letteratura scientifica, le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, immune da manifesta illogicità. Il dato dell’accuratezza era ricostruibile solo attraverso un percorso complesso, non facilmente evincibile dall’offerta. La letteratura prodotta riguardava un modello diverso da quello offerto, senza alcuna dichiarazione di equivalenza: la ratio della clausola era rendere più spedito lo studio della Commissione, senza ulteriori verifiche preliminari.

La dedotta disparità di trattamento non sussiste, poiché la produzione postuma in sede di soccorso avrebbe comportato sostanziale modifica dell’offerta. Il ricorso incidentale resta assorbito, non essendo stato esaminato nel merito per stessa volontà della parte che lo ha proposto, secondo Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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