Diniego di rinnovo della concessione e atto plurimotivato: basta una ragione legittima (TAR Puglia n. 164 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, il riscontro della legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici è sufficiente a condurre al rigetto dell’intero ricorso, anche ove gli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi risultino fondati, poiché l’atto resterebbe comunque sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice non caducata. La scelta dell’Amministrazione in ordine all’assegnazione in concessione di un bene pubblico è connotata da ampia discrezionalità, non sindacabile in sede giurisdizionale se non per irrazionalità, contraddittorietà o erroneità dei presupposti di fatto. Tale discrezionalità permane sulla richiesta di rinnovo di una concessione temporanea in scadenza, non vantando il concessionario uscente alcun diritto o aspettativa alla prosecuzione del rapporto in mancanza di diversa e specifica previsione. Il rilievo di abusi edilizi imputati al concessionario integra valida motivazione del diniego di rinnovo, essendo circostanza idonea a giustificarne la revoca anticipata.
Il Fatto
La ricorrente deteneva da lungo tempo, mediante concessione annuale regolarmente rinnovata dalla Regione Puglia, alcuni terreni siti in località costiera, già appartenuti all’ente regionale di sviluppo agricolo. In occasione delle richieste di rinnovo aveva manifestato la disponibilità all’acquisto ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, della legge regionale n. 4/2013, ottenendo dall’Amministrazione l’invito a procedere al frazionamento catastale.
Per l’annualità successiva la Regione negava il rinnovo, consentendo la sola detenzione ai fini della tutela dominicale nelle more del trasferimento dei cespiti al Comune, richiamando l’avvio della cessione e il riscontro di opere abusive di cui intimava la rimozione. La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo violazione della norma regionale ed eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà rispetto alle precedenti determinazioni, e proponeva motivi aggiunti sulla necessità di valutare un trasferimento parziale in suo favore. Le Amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva e la sopravvenuta carenza di interesse per l’intervenuto perfezionamento del trasferimento al Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambe le eccezioni in rito. Quanto alla legittimazione, oggetto del giudizio è l’atto conclusivo di un procedimento avviato su istanza della ricorrente e a lei direttamente rivolto, onde nessun dubbio sulla sua legittimazione; i rilievi sulle scelte pianificatorie attengono al merito e non alla legittimazione. Quanto alla carenza di interesse, la scadenza del termine apposto all’atto impugnato in corso di processo non la determina di per sé, residuando un interesse morale, e comunque la ricorrente ha impugnato in separato giudizio gli atti di trasferimento, mirando al rientro della titolarità dell’area in capo alla Regione.
Nel merito il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato ha natura plurimotivata: oltre alla volontà di cedere l’area al Comune, richiama il riscontro di opere edilizie abusive realizzate dalla ricorrente, delle quali intima la rimozione. Su tali rilievi non è proposta alcuna censura. richiamando l’orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8094 dell’8.10.2024), il Tribunale osserva che in presenza di atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola ragione giustificatrice per rigettare il ricorso, perché l’atto non sarebbe comunque annullabile. Gli abusi integrano valida motivazione del diniego, circostanza idonea a giustificare persino la revoca anticipata (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3146 del 5.4.2024).
Anche a prescindere da tale assorbente rilievo, le censure sono infondate. La scelta di assegnazione in concessione di un bene pubblico è connotata da ampia discrezionalità, non sindacabile se non per irrazionalità o travisamento (Cons. Stato, Sez. V, n. 4210 dell’1.6.2021). Tale discrezionalità permane sul rinnovo di una concessione temporanea, non vantando il concessionario uscente alcun diritto alla prosecuzione. La volontà di trasferire l’area al Comune, in applicazione della norma regionale e per finalità di interesse collettivo, costituisce valida ragione di diniego, non emergendo profili di irrazionalità.
Il provvedimento di diniego è autonomo rispetto al procedimento di trasferimento: non è la sede in cui motivare su quest’ultimo, né in cui vagliarne la legittimità. Le questioni relative al diverso procedimento rilevano solo nei limiti della valutazione del corretto esercizio della discrezionalità. Il trasferimento si è peraltro perfezionato e i relativi provvedimenti non risultano sospesi o annullati. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle vicende.
Nota della Redazione
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