Sorteggio dei commissari e autonomia universitaria nella chiamata dei professori (TAR Puglia n. 151 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il regolamento di ateneo che, nel disciplinare la composizione delle commissioni per la chiamata dei professori di prima fascia, affidi la designazione di un componente e del relativo supplente al consiglio di dipartimento e l’estrazione degli altri da una rosa di nominativi più ampia rispetto al numero dei componenti da selezionare. In tal modo il sorteggio non è meramente apparente e la disciplina si sottrae al rilievo di elusione del giudicato formatosi sull’annullamento del precedente testo. La scelta dei commissari rientra nell’autonomia universitaria riconosciuta dagli artt. 33 Cost. e 6, comma 1, legge n. 168/1989. Le valutazioni comparative delle commissioni costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per macroscopico sviamento logico, palese errore di fatto o contraddittorietà con evidenza rilevabile.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura valutativa indetta dall’Università degli Studi di Bari per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna. Una prima selezione veniva annullata in autotutela dopo che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8980/2022, aveva caducato l’art. 5 del Regolamento di Ateneo nella versione approvata con decreto n. 2086 del 5.8.2020. L’Ateneo riformulava la disposizione con decreto n. 4380 del 2.12.2022 e nominava una nuova commissione.
Il ricorrente impugnava la nomina della commissione, deducendo l’elusione del giudicato e il conflitto di interessi di un componente del consiglio di dipartimento. Con successivi motivi aggiunti censurava la sostituzione di un commissario con il supplente, l’approvazione degli atti e, da ultimo, i verbali di valutazione che indicavano il controinteressato quale candidato più qualificato. Il ricorso e i tre motivi aggiunti venivano respinti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio confronta i due testi dell’art. 5 del Regolamento. Nella versione annullata i sei nominativi sorteggiabili corrispondevano esattamente ai sei componenti, effettivi e supplenti, di modo che gli unici soggetti scelti ex ante dal dipartimento entravano di diritto in commissione. La formulazione vigente prevede invece la designazione di un componente e del relativo supplente da parte del consiglio di dipartimento e l’estrazione dei restanti da una rosa di sei professori esterni. Il sorteggio non è più meramente apparente e la censura di elusione del giudicato non regge.
Il Collegio richiama la propria sentenza n. 913/2024 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 6416/2023, che hanno ritenuto legittimo il sistema in cui il primo componente è designato dal dipartimento e gli altri sono estratti da una rosa più estesa. Quanto ai criteri di formazione della rosa, in assenza di analitiche prescrizioni opera l’autonomia universitaria ex art. 33 Cost. e art. 6, comma 1, legge n. 168/1989. La selezione per chiamata resta meccanismo di scelta tra pari, a struttura cooptativa, e la verifica giudiziale non può spingersi oltre il controllo di legittimità.
La scelta tra due candidati di elevata qualificazione costituisce espressione di discrezionalità insindacabile, salvo eccesso di potere nelle forme sintomatiche. Il criterio di formazione della rosa, basato sul possesso dei requisiti dichiarati dagli aspiranti commissari, è legittimo e la tesi della scelta “a piacere” resta sguarnita di prova.
Quanto al dedotto conflitto di interessi, l’art. 6-bis legge n. 241/1990 impone l’astensione a chi sia titolare di un interesse diverso da quello funzionalizzato. Il ricorrente non allega né identifica un siffatto interesse in capo al componente del dipartimento, limitandosi a prospettarne uno di carattere morale. La relazione prodotta in favore del direttore, su sua richiesta, non integra la fattispecie.
Sulla sostituzione del commissario, la scelta del supplente del medesimo genere di quello venuto meno è coerente con il vincolo delle quote di genere: l’ordine di estrazione rileva solo nell’ipotesi in cui il componente designato sia di genere femminile. Le censure ai verbali di valutazione attengono a scelte tecnico-discrezionali adeguatamente motivate e non sindacabili, non ravvisandosi sviamento logico né errore di fatto. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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