Nessuna elusione del giudicato nel diniego di rinnovo di concessione demaniale marittima (TAR Sicilia n. 1302 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del provvedimento amministrativo per violazione o elusione del giudicato, prevista dall’art. 21-septies della legge n. 241/1990 e devoluta al giudice dell’ottemperanza dall’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., presuppone che l’amministrazione rieserciti la medesima potestà pubblicistica già annullata, in contrasto con il contenuto precettivo della pronuncia o mediante sviamento del dictum giudiziale. L’effetto conformativo del giudicato di annullamento opera esclusivamente nello specifico procedimento oggetto del giudizio di cognizione e non si estende a futuri e autonomi procedimenti amministrativi, ancorché coinvolgenti le medesime parti. Ne consegue che il diniego di rinnovo di una concessione demaniale, adottato all’esito di una nuova procedura attivata su istanza di parte, non integra il vizio di nullità, potendo i relativi vizi di legittimità essere fatti valere soltanto davanti al giudice di cognizione.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima e chiede il rinnovo del titolo. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale rigetta l’istanza con decreto del 31 luglio 2024 n. 69, richiamando ragioni di sicurezza connesse alla viabilità interna del porto e il parere negativo del Comitato di Gestione.
La società impugna quel diniego davanti al TAR Sicilia, ma non in sede di legittimità: propone ricorso per l’accertamento della nullità per violazione e/o elusione del giudicato delle sentenze del medesimo Tribunale nn. 2223/2020 e 631/2022, che avevano annullato precedenti provvedimenti di sgombero, revoca e diniego di proroga. Con ricorso autonomo la stessa società impugna gli atti anche per vizi propri. Le amministrazioni resistenti eccepiscono il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e chiedono il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Poiché è stata intimata anche la Capitaneria di Porto di Catania, articolazione territoriale di un’amministrazione statale, vale la regola dell’art. 11 del R.D. n. 1611/1933: la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato radica la legittimazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’art. 6, comma 5, della legge n. 94/1994 conferma l’autonoma legittimazione dell’Autorità portuale, ma non esclude quella ministeriale.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la fisionomia del vizio. La nullità ex art. 21-septies ricorre quando l’amministrazione, nella riedizione di un potere già annullato, si ridetermini in contrasto o aggirando l’effetto conformativo della sentenza. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 2/2013, il Collegio ricorda che la parte può cumulare nullità e annullamento in un unico ricorso di ottemperanza oppure proporre due giudizi distinti, come avvenuto nel caso concreto.
La soglia applicativa è stretta. Il nuovo provvedimento è elusivo solo se dal dictum deriva un obbligo puntuale e vincolato, integralmente desumibile dalla sentenza. Non basta l’alterazione dell’assetto degli interessi definito in giudizio: occorre il contrasto con il contenuto precettivo del giudicato o lo sviamento dello stesso. Il perimetro degli effetti conformativi, si legge richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 7919/2024, si individua sul petitum e sui vizi fatti valere nel giudizio di cognizione; e, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 8307/2024, serve la riesercitazione della medesima potestà.
Applicando questi criteri, il diniego impugnato non è nullo. Esso afferisce a una nuova procedura amministrativa, attivata su istanza di parte e volta al rinnovo del titolo concessorio: non è il riesercizio del potere caducato dai precedenti giudicati. Gli eventuali vizi di legittimità degli atti endoprocedimentali restano estranei alla cognizione del giudice dell’ottemperanza e vanno fatti valere davanti al giudice di cognizione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda amministrativa.
Nota della Redazione
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