Silenzio della p.a. e sopravvenuto provvedimento espresso di improcedibilità (TAR Sicilia n. 1309 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione dichiari improcedibile l’istanza del privato costituisce esito definitorio del procedimento amministrativo e non atto interlocutorio, integrando un provvedimento espresso idoneo a interrompere l’inerzia della p.a. Ove sopravvenga nel corso del giudizio avverso il silenzio, tale atto fa venir meno il presupposto dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., anche quando non sia satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere. Ne discende l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, restando estranei al giudizio i profili di incompetenza dell’organo o di illegittimità della motivazione, che avrebbero dovuto formare oggetto di autonoma impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente, con nota protocollata il 6.02.2024, ha chiesto al Comune di Messina l’assegnazione in deroga di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione consiliare n. 31/C del 19.04.2012, rappresentando la propria condizione abitativa e quella del nucleo familiare.
Il Dipartimento Politiche per la Casa ha riscontrato l’istanza il 21.02.2024, definendola meritevole di valutazione ma subordinandone l’esito alla disponibilità di un alloggio adeguato. Non essendo seguito alcun provvedimento conclusivo, il ricorrente ha agito per l’accertamento del silenzio inadempimento e per l’ordine di concludere il procedimento. Costituitosi il Comune, è emersa la sopravvenienza del nuovo Regolamento comunale, in vigore dal 17.12.2024, e della nota del 27.03.2025 con cui l’istanza è stata dichiarata improcedibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione di improcedibilità formulata dall’amministrazione. La questione giuridica consiste nello stabilire se la nota dirigenziale del 27.03.2025 costituisca provvedimento espresso di definizione del procedimento, ovvero semplice atto interlocutorio privo di attitudine conclusiva.
Il Tribunale ritiene che la nota rientri tra le manifestazioni con cui l’ente si determina in senso autoritativo a fronte dell’istanza del privato. L’improcedibilità è qualificata come uno dei tipici esiti definitori del procedimento amministrativo, cui non può riconoscersi natura interlocutoria. Ne deriva la qualificazione dell’atto come provvedimento espresso, adottato dal dirigente del competente servizio.
Su tale qualificazione il Collegio opera una netta distinzione di piani. Gli eventuali vizi di incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto, così come i profili di illegittimità della sua motivazione, restano estranei al perimetro del giudizio sul silenzio: essi avrebbero dovuto essere dedotti mediante autonoma impugnazione del provvedimento. Il thema decidendum resta circoscritto all’accertamento dell’inerzia.
Accertata la natura provvisoria dell’atto, la Corte ne trae la conseguenza processuale. Il provvedimento, pur non satisfattivo dell’interesse pretensivo del privato, ha interrotto l’inerzia della p.a. procedente e ha fatto venir meno il presupposto dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 1104 del 2024, il Collegio afferma che l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si riscontra quando sopravvenga un atto suscettibile di delineare un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. La definizione in rito e la specificità dei profili della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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