Qualifica reflui del bacino come rifiuto e poteri sindacali ex art 192 (TAR Veneto n. 203 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contenuto di un bacino di accumulo di reflui industriali, ove il detentore non ne tragga alcuna apprezzabile utilità e non ne prospetti un concreto riutilizzo, deve essere qualificato come rifiuto in senso funzionale, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006. Ne consegue la legittimità dell’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, anche quando l’Amministrazione abbia richiamato ulteriori e diverse disposizioni. In forza del principio jura novit curia, la qualificazione giuridica della fattispecie spetta al giudice, non essendo questi vincolato né alle norme indicate dall’Amministrazione né alla prospettazione delle parti, purché il potere esercitato sia riconoscibile.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce nel Comune di Rivoli Veronese un impianto di produzione di fertilizzanti organici. Il Sindaco, con ordinanza n. 14 del 18.05.2022, ha ingiunto la cessazione di ogni conferimento nel bacino aerato, lo svuotamento entro novanta giorni, lo smaltimento dei rifiuti liquidi e la predisposizione di un programma di smaltimento.

La società ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Veneto, deducendo l’atipicità del provvedimento, l’insussistenza dei presupposti, l’assenza di impatto odorigeno, la violazione della gerarchia nella gestione dei rifiuti e la sproporzione. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva diffida prot. n. 3134 del 12.04.2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura di atipicità. L’ordinanza richiama congiuntamente gli artt. 192 e 278 d.lgs. n. 152/2006, l’art. 50 d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 216 e 217 R.D. n. 1265/1934. Il TAR osserva che l’eccezionale deroga al principio di tipicità è ammessa solo in presenza dei presupposti di contingibilità e urgenza.

Il giudice amministrativo chiarisce però che, per jura novit curia, la sussunzione del fatto nella norma compete al giudice. L’erronea indicazione della disposizione da parte dell’Amministrazione non determina un vizio di legittimità, purché il potere concretamente esercitato sia riconoscibile.

Nel caso di specie il potere va ricondotto all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006. Il Collegio richiama la definizione funzionale di rifiuto e la giurisprudenza amministrativa sul punto, valorizzando l’assenza di una prospettiva concreta di riutilizzo. La verificazione disposta in corso di causa ha descritto il bacino e ha ricondotto il contenuto ai reflui industriali trattati tra il 2016 e il 2018.

La ricorrente non ha allegato alcun possibile reimpiego, limitandosi a contestare i presupposti e a circoscrivere la qualifica di rifiuto alle sole acque in esubero. La prescrizione dell’AUA richiamata non esclude la qualifica, dettando solo misure cautelative contro la tracimazione. Il contenuto integrale dell’invaso era già stato qualificato come rifiuto liquido dalle autorità nel maggio 2021.

Il TAR respinge anche le censure sull’impatto odorigeno, sulla gerarchia dei rifiuti e sulla sproporzione. Quanto alla diffida, essa non è atto atipico ma provvedimento che tipicamente consegue alla mancata esecuzione di un ordine, non risultando alcuna ottemperanza nel termine. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono respinti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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