Riperimetrazione PLIS richiede istruttoria e indirizzo verso variante urbanistica (TAR Lombardia n. 33 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto all’istanza di riperimetrazione di un PLIS non può fondarsi sul carattere definitivo delle previsioni urbanistiche, perché il tempo dell’autotutela eccede i termini di decadenza per l’impugnazione. L’esercizio dell’autotutela incontra però il limite del contrarius actus: una scelta consiliare di approvazione del PGT si supera solo con una variante di pari rango e pari approfondimento istruttorio. Ne deriva che gli uffici non possono dichiarare senz’altro improcedibile l’istanza del privato: salvo il caso di richiesta manifestamente infondata o pretestuosa, sono tenuti ad aprire un’interlocuzione istruttoria e a indirizzare la domanda, adeguatamente istruita, verso la sede propria della variante. Il ricorso avverso il diniego è pertanto respinto, perché l’interesse del ricorrente resta subordinato agli esiti della futura variante urbanistica.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un edificio residenziale compreso nel PLIS Parco delle Colline di Brescia, all’interno di un complesso condominiale. Con istanza del 23 settembre 2020 ha chiesto al Comune la riperimetrazione del parco, per escludere la propria abitazione e il giardino pertinenziale e sottrarli ai vincoli sui diritti edificatori. Ha dedotto l’assenza di superficie boscata e l’avvenuta esclusione dell’area dal PIF per effetto di un decreto provinciale del 2015.
Formatosi il silenzio, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a.; nelle more il Comune ha adottato il provvedimento congiunto prot. n. 0275894/2021 del 27 ottobre 2021, che ha dichiarato improcedibile l’istanza. Il giudizio sul silenzio si è chiuso con declaratoria di improcedibilità. Avverso il diniego la ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale per l’opposizione del controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per il ritardo nella notifica dell’atto di costituzione alle altre parti. Richiamando l’art. 48 c.p.a., esclude che la notifica tardiva comporti decadenza: la norma non prevede alcuna sanzione espressa e le pronunce di inammissibilità richiedono un’esplicita previsione, in ossequio al principio di tassatività delle cause di decadenza. Rileva solo il rispetto del termine per il deposito, nella specie osservato. La notifica tardiva è quindi condizione di procedibilità, e la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. ha sanato il difetto.
Nel merito, il diniego si fonda su due argomenti. Il primo — il carattere definitivo delle previsioni e la consumazione dei termini di impugnazione — è giudicato non idoneo: il tempo dell’autotutela è molto più esteso dei termini di decadenza. Il secondo individua un ostacolo reale, ma di natura procedimentale: l’esercizio dell’autotutela deve raccordarsi con il contrarius actus, perché una decisione consiliare sul PGT si supera solo con una variante di pari livello istruttorio.
Il punto diventa allora il trattamento delle istanze di rettifica della cartografia urbanistica quando non sia in corso una variante. I funzionari non possono dichiarare erronea la pianificazione, salvo che il PGT attribuisca loro tale potere, qui non conferito. Tuttavia la semplice archiviazione contrasta con i canoni di buona fede e leale collaborazione: è ammessa solo per istanze manifestamente infondate o pretestuose; negli altri casi gli uffici devono aprire un’interlocuzione e indirizzare la domanda alla sede della variante.
Il Collegio richiama l’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 e il modello dell’amministrazione di prestazione delineato da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 2021. Sottolinea la valenza della nota provinciale, che ha escluso dal PIF il giardino pertinenziale e l’area destinata alla viabilità di accesso. La valutazione sulla contiguità tra parte edificata e contesto naturale è però discrezionalità tecnica che il giudice non può anticipare.
Da qui il rigetto: le ragioni del Comune non sono metodologicamente corrette, ma l’accoglimento del ricorso presupporrebbe gli esiti della futura variante. Manca un interesse attuale all’annullamento. Le spese sono compensate per la complessità della gestione delle istanze pretensive.
Nota della Redazione
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