Contrasto con diritto UE non incide su accertamenti inoppugnabili (TAR Lombardia n. 35 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra un vizio di annullabilità per violazione di legge e non una ipotesi di nullità, non riconducibile al catalogo chiuso dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Ne deriva l’onere di impugnare l’atto entro il termine di decadenza, con conseguente inoppugnabilità in caso di inerzia. Le sopravvenute pronunce della Corte di giustizia che accertino l’incompatibilità della disciplina interna non consentono di rimettere in discussione l’accertamento del prelievo supplementare divenuto definitivo, salvo l’esercizio del potere di autotutela doverosa. Le intimazioni di pagamento, quali atti della fase esecutiva, non costituiscono sede per contestare l’an e il quantum del debito già accertato. Il credito da prelievo supplementare e i relativi interessi sono soggetti a prescrizione decennale.
Il Fatto
I soci di un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte, impugnano sei intimazioni di pagamento notificate nel febbraio 2022. Le intimazioni riguardano il prelievo supplementare, gli interessi e gli oneri di riscossione per le campagne lattiero-casearie 2006/2007 e 2007/2008, richiamando quali atti presupposti le cartelle di pagamento della Regione e di AGEA.
I ricorrenti deducono la prescrizione del credito, l’illegittimità della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione, l’incertezza sui dati della produzione nazionale, l’omessa detrazione delle compensazioni con gli aiuti PAC e il difetto di motivazione sul computo degli interessi. Chiedono, in ogni caso, l’accertamento dell’intervenuta prescrizione del debito residuo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara anzitutto inammissibili le censure che investono la legittimità degli originari atti di accertamento. L’impugnativa non ha ad oggetto il provvedimento di accertamento del prelievo, ma l’intimazione di pagamento, atto della fase esecutiva emesso dall’agente della riscossione. Le contestazioni relative alle cartelle presupposte sono coperte dal giudicato formatosi a seguito dei decreti del TAR Lazio che hanno dichiarato la perenzione dei ricorsi proposti dal produttore.
Il Collegio esclude che le sentenze Corte di giustizia UE C-348/18, C-46/18 e C-377/19 possano riaprire la questione. Richiamando Cons. Stato n. 7609/2023, si afferma che il contrasto con il diritto europeo produce annullabilità e non nullità, giacché la disposizione attributiva del potere non è incompatibile con il diritto dell’Unione, riguardando il contrasto solo i criteri di esercizio del potere. Sul piano processuale opera il termine di decadenza; su quello sostanziale permane l’obbligo di dare corso all’atto, salva l’autotutela. La certezza del diritto, sottolinea il Tribunale, non impone di rimettere continuamente in discussione rapporti esauriti.
Quanto alla censura fondata sull’ordinanza del GIP di Roma del 2019, il Tribunale la ritiene inammissibile perché contesta an e quantum del debito. L’orientamento consolidato esclude che le indagini governative sulla attendibilità dei dati possano scardinare l’intero sistema delle quote latte o invertire l’onere probatorio.
Nel respingere l’eccezione di prescrizione, il Collegio qualifica il prelievo come misura patrimoniale applicata sullo sforamento delle quote individuali, non come debito periodico, con conseguente prescrizione decennale estesa agli interessi. Il termine non decorre durante la rateizzazione, è sospeso nei periodi previsti dalla legge e interrotto dalla notificazione degli atti presupposti e dalle intimazioni ex art. 8-quinquies della legge n. 33/1999. La resistenza in giudizio dell’Amministrazione sospende la prescrizione anche nei giudizi impugnatori promossi dal debitore, e la perenzione non elimina l’effetto sospensivo.
Le residue censure sono infondate: la compensazione con gli aiuti PAC risulta contabilizzata e detratte le somme recuperate; il dettaglio degli interessi, determinati per legge, è stato fornito. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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