Ottemperanza al giudicato sull’accesso agli atti e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 3537 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che ha ordinato l’ostensione di documenti amministrativi, l’amministrazione ritualmente intimata che non si costituisce non fornisce alcuna prova dell’avvenuta esecuzione e la sua inerzia si desume anche ai sensi del principio di non contestazione ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm.. Sussistono pertanto i presupposti per l’ordine di esecuzione ex artt. 112 ss. cod. proc. amm.. Il commissario ad acta può essere nominato in un dirigente della stessa amministrazione intimata, con facoltà di delega a funzionario interno, e in tal caso non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La previsione dell’intervento sostitutivo è di per sé sufficiente a sollecitare l’esecuzione, con conseguente rigetto della domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando l’oggetto della controversia sia l’ostensione di atti.

Il Fatto

Con sentenza n. 4177 del 20 dicembre 2024 il TAR Sicilia aveva ordinato all’A.S.P. di Messina di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta con istanza del 9 febbraio 2024 e di estrarne copia. Il provvedimento è stato notificato all’Amministrazione il 22 dicembre 2024 ed è passato in giudicato, come da attestazione del 30 aprile 2025.

Poiché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al dictum, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ritualmente notificato e depositato. L’A.S.P., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio. La questione arriva così davanti al Collegio per l’accertamento dell’inerzia e l’adozione dei provvedimenti esecutivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’azione: il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Su questa base si concentra la prima questione giuridica, ossia la prova dell’esecuzione.

L’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La mancata costituzione in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, comporta l’applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Il Collegio deduce ragionevolmente che l’Amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre rispetto a quanto dedotto in ricorso e riscontrato dal giudicante.

Sussistono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’A.S.P. di Messina, attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvederà entro trenta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza. Il Tribunale precisa che il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando sul punto T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621.

Il Collegio rigetta invece la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Reputa sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato la mera previsione dell’intervento sostitutivo del commissario, avuto riguardo all’oggetto della controversia, concernente l’ostensione di documenti amministrativi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 500,00, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, anche tenuto conto della connotazione seriale del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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