Ottemperanza al giudicato e carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1725 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il TAR accoglie il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. quando risulti provata la notifica del titolo all’indirizzo di posta certificata indicato dall’amministrazione, con codice fiscale e annualità, e sia decorso inutilmente il termine di moratoria di centoventi giorni. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione e, per il caso di protratta inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 246 del 2024, l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere.

Passata in giudicato la sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, deducendo il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha richiesto prova della notifica del titolo all’indirizzo di posta certificata ministeriale, con indicazione del codice fiscale e delle annualità, conformemente alle istruzioni dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in primo luogo il perfezionamento del rapporto processuale e la ritualità della notifica del titolo esecutivo. La ricorrente ha dimostrato, con la memoria depositata, che la sentenza era stata notificata all’amministrazione in data 20 febbraio 2024 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato, completa di codice fiscale e annualità, ed era passata in giudicato come da attestazione.

Accertata la notifica e la definitività del titolo, il Tribunale ha rilevato il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza senza che l’amministrazione avesse dato esecuzione. Da qui l’accoglimento dell’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., non essendo contestato l’inadempimento.

Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione a cura della ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, affinché, su istanza di parte e entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto ai compensi e alle spese per l’attività commissariale, il Tribunale li ha posti a carico dell’amministrazione inadempiente, richiamando l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori e ritenuto estensibile alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa in materia. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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