Delega dei poteri espropriativi a società concessionaria non è atto lesivo (TAR Lombardia n. 231 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui il Comune delega alla società concessionaria del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica l’esercizio dei poteri espropriativi, ai fini dell’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente lesiva. Essa opera sul piano dei rapporti tra amministrazione e concessionario, lasciando il privato nella medesima condizione giuridica e fattuale in cui versava prima della delega. L’unico atto che attualizza il pregiudizio è il provvedimento che dispone la costituzione coattiva della servitù, adottato dal delegato dopo la valutazione degli interessi in conflitto. Il ricorso proposto avverso la sola delega è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
Il Fatto
Il condominio ricorrente è proprietario di un immobile in cui, dal 1981, era locato un locale cantina ad uso cabina elettrica di trasformazione. Il contratto si è rinnovato fino al 31 dicembre 2022, ma la società concessionaria ha continuato a occupare il bene senza liberarlo.
Non avendo reperito un luogo idoneo per la nuova collocazione, la società ha chiesto al Comune di Milano la delega dei poteri espropriativi per ottenere il diritto di servitù sulla cabina già installata. Il Comune ha accolto l’istanza con determinazione dirigenziale del 18 luglio 2023, conosciuta dal condominio solo il 26 marzo 2024 a seguito di accesso agli atti. Il condominio ha impugnato tale determinazione davanti al TAR Lombardia, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere. Comune e società resistenti hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità per carenza di lesività dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività dei depositi delle resistenti, verificando il rispetto dei termini dimidiati previsti dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 119, commi 1, lett. f, e 2, cod. proc. amm., richiamando sul punto Cons. Stato n. 1888 del 2020 e Cons. Stato n. 4661 del 2017.
Nel merito dell’eccezione preliminare, il TAR richiama integralmente le proprie precedenti pronunce (TAR Lombardia n. 964 del 2024 e n. 1899 del 2024) sulla non impugnabilità della determinazione di delega. L’atto trasferisce alla concessionaria i poteri di cui il Comune è titolare ex art. 52-sexies, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, in forza dell’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001, e incide solo sui rapporti tra amministrazione e delegato. Il privato resta nella medesima condizione giuridica e fattuale.
Il Collegio esclude la pertinenza del precedente amministrativo invocato dal ricorrente (TAR Veneto n. 170 del 2016, confermata da Cons. Stato n. 3807 del 2017): in quel caso era stata impugnata la deliberazione che aveva già accertato l’attualità e la prevalenza dell’interesse pubblico, mentre qui la valutazione degli interessi in conflitto è rimessa alla concessionaria al momento dell’adozione del provvedimento finale.
La struttura semplificata dell’acquisizione sanante, ricostruita sulla scorta di Ad. Plen. n. 5/2020 e di Corte cost. n. 71/2015, conferma la conclusione: il procedimento si perfeziona uno actu e l’unico atto lesivo è quello che costituisce la servitù. Il richiamo alla dichiarazione di pubblica utilità contenuto nella delega è ritenuto inconferente e ininfluente sul piano degli effetti sostanziali, trattandosi di adempimento proprio della procedura espropriativa ordinaria e non del rimedio acquisitivo ex post.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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